Il  disegno di legge  approvato in via definitiva dal Senato  in data 13 ottobre 2021  di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale reca all’art. 26 bis Misure urgenti in materia di concorso per il reclutamento di magistrati ordinari autorizzando Il Ministero della giustizia a indire un concorso pubblico, da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stessa (verosimilmente entro aprile 2022) per il reclutamento di cinquecento magistrati ordinari in tirocinio.

Per questo  solo concorso, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la commissione esaminatrice è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da ventitré magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni  previste dall’articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980, che consentono una limitazione dell’attività didattica,  nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, tutti coloro quindi che insegnano nelle scuole di specializzazione per le professioni legali o anche docenti di scuole private finalizzate a questo intento.

La prova scritta del concorso in oggetto consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici vertenti sulle materie di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (diritto civile, amministrativo e penale). Nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, la commissione esaminatrice tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque ore dalla dettatura.

Soltanto per questo  concorso è previsto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che,  se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono presiedute dal presidente e dai magistrati più anziani presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario.

La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

Per il concorso di cui al comma 1, nonché per quello indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 91 del 19 novembre 2019, per l’espletamento della prova orale il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presente alla seduta, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magi- strati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario.

Le sottocommissioni procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15, primo e terzo comma, e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni speciali sopra indicate, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario in- detto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Ai candidati è consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, è loro con- sentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalità informatiche. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalità operative e tecniche della consultazione di cui al pe- riodo precedente.

COMMENTO

Le norme sopra indicate disciplinano in via eccezionale il prossimo concorso in magistratura dell’anno 2022  avvertendo trattarsi di “misure urgenti” applicabili in via straordinaria. Si tratta di un concorso eccezionale indetto in via urgente per il quale è stato previsto un numero di posti pari al doppio di quello che viene normalmente bandito e che, nell’intenzione del legislatore, dovrebbe essere espletato in breve tempo. Infatti è stato imposto un termine  assai breve (sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione) per la predisposizione del bando  ed è stato nel contempo ampiamente potenziato il numero dei componenti della commissione imponendo al presidente l’obbligo di costituire tre distinte sottocommissioni per la correzione delle prove scritte e due distinte sottocommissioni per gli orali: ai membri non togati che insegnano all’Università  è stata anche accordata la possibilità di chiedere una limitazione dell’attività didattica, al pari di quello che accade per i membri togati che, come è noto, sono esonerati dall’attività giudiziaria per tutto il tempo in cui espletano il concorso.

Molto interessanti sono le incompatibilità prefissate per i componenti della commissione che non devono aver svolto in alcuna forma (né privata né pubblica) attività di docenza per la preparazione del concorso.

Infine, viene imposto un criterio normativo specifico per la valutazione degli elaborati teorici che devono essere scritti in cinque ore dalla dettatura della traccia e che devono essere “sintetici” in quanto la valutazione della capacità di sintesi viene considerata di primaria importanza, tanto che al rispetto di tale criterio devono necessariamente adeguarsi anche i componenti della commissione nella correzione degli elaborati.

Utile, a modesto avviso di chi scrive, sarebbe individuare specifiche modalità telematiche di redazione dei compiti assegnando un tablet univocamente riferibile a ciascun candidato e imponendo ai candidati di rispettare in sede di prova scritta un numero massimo di battute onde consentire l’immediato adempimento del dettato normativo, al pari di quanto accade ormai per gli tutti i concorsi pubblici. Che questo sia l’auspicio del legislatore è, del resto, ampiamente desumibile dalla disposizione che espressamente permette la consultazione online delle banche dati imponendo ai candidati l’utilizzo di semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, intendendosi con tale termine i semplici codici di udienza privi di qualsiasi giurisprudenza o commento teorico e forniti di indici analitici meramente descrittivi.