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L‘amministrazione di sostegno si  apre con decreto motivato del giudice tutelare e si pone rispetto all’interdizione giudiziale come un  istituto più ampio e a   carattere meno penalizzante .  I presupposti della  nomina sono: a) l’esistenza di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica e b)  la difficoltà o impossibilità  per il soggetto, in conseguenza di detta  infermità  o menomazione ,  di attendere alle proprie cure.   E’  possibile perciò  ricorrere all’amministrazione di sostegno anche in assenza di un’infermità invalidante e senza che il  beneficiario sia affetto da una vera e propria malattia purchè si registri  un affievolimento delle capacità intellettive e di memoria  del soggetto  o siano presenti seri disturbi relazionali. 

 In particolare, secondo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/11/2022, n. 32542  lamministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva aperto l’amministrazione di sostegno, nonostante l’opposizione della beneficiaria, in un caso in cui era stata esclusa sia l’infermità che la menomazione ed era stata ravvisata solo una situazione di fragilità, che aveva determinato una difficoltà nella gestione del patrimonio).  

Da quanto sopra detto consegue che la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario richiede che il giudice tutelare tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante. Le caratteristiche proprie dell’amministrazione di sostegno impongono che l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, sia rispetto alla incidenza delle stesse sulla capacità del beneficiario di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, anche eventualmente avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe dallo stesso approntato; inoltre, il perimetro dei poteri gestori ordinari attribuibili all’amministratore di sostegno va delineato in termini direttamente proporzionati ad entrambi gli anzidetti elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona (Cons. Stato, Sez. VI, 02/11/2022, n. 9541).

Per quanto attiene alle norme  procedurali che assistono l’istituto (art. 407 c.c.) esse ricalcano  quelle relative all’interdizione giudiziale con conseguente centralità dell‘esame del beneficiario che deve essere condotto dal giudice tutelare il quale dovrà tenere conto anche dell’eventuale sua opposizione all’apertura del procedimento. Il giudice,  nell’aprire l’amministrazione,   dovrà tenere conto dei provvedimenti urgenti necessari per la cura della persona e/o per la cura e conservazione del patrimonio dell’amministrato.  Le norme  procedimentali relative all’interdizione si applicano analogicamente all’amministrazione di sostegno  anche se  gli effetti del provvedimento sono da considerarsi  diversi  perchè il giudice deve determinarli di volta in volta  non  essendo, essi,  predeterminati per legge; il giudice tutelare dovrà perciò   assumerli   facendo riferimento al caso specifico indicando all’amministratore quali atti  ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quali, al contrario, dovranno essere assunti  con la sua assistenza.  Nel determinarli il giudice dovrà perseguire l’obiettivo della minore limitazione possibile e della massima salvaguardia dell’autodeterminazione dell’amministrato il quale, giova sottolinearlo, conserva la propria capacità d’agire se non diversamente disposto dal giudice; da ciò consegue che il beneficiario è libero di compiere, da solo e senza l’assistenza dell’amministratore di sostegno, tutti  gli atti di ordinaria amministrazione oltre a quelli non menzionati nel provvedimento di apertura del procedimento  (art. 409 c.c.).  (cfr. Tribunale Catanzaro, Sez. I, Ordinanza, 28/03/2023 secondo il quale, a differenza dell’interdizione, la natura “flessibile” dell’istituto dell’amministrazione di sostegno esclude un generale potere-dovere sostitutivo dell’amministratore atteso che, ai sensi dell’art. 404, comma 1 c.c., l’amministrato “può” essere assistito dall’amministratore, non perdendo automaticamente la capacità di agire, la quale è diversamente plasmata in relazione alle sue esigenze, specificamente scandite nel provvedimento del giudice tutelare; conseguentemente, l’assistenza dell’amministratore di sostegno non esclude che il beneficiario possa promuovere personalmente un giudizio ma, qualora ciò sia espressamente escluso per le specifiche limitazioni impostegli nel decreto di nomina, l’amministratore necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare per “promuovere” procedimenti giudiziari “ex novo” successivi all’apertura dell’amministrazione di sostegno, ex artt. 374 e 411 c.c.

Si ricorda che con la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, del D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (“Attuazione della L. 26.11.2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”)  è stata soppressa la competenza del tribunale in composizione collegiale rispetto alle autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di persone incapaci, ivi compresi i beneficiari dell’amministrazione di sostegno,  ora concentrata nel solo giudice tutelare.