A partire dal  22 ottobre 2023  è in vigore il nuovo articolo 33 della Costituzione  che recita nel seguente modo:

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E’ prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

In particolare l’ultimo comma dell’articolo è stato aggiunto con legge Cost. 26 settembre 2023, n. 1 . Esso prevede un riconoscimento esplicito al valore educativo e sociale dell’attività sportiva non mancando di  evidenziare la multiformità dell’attività sportiva che deve essere valorizzata anche con riguardo alle persone con disabilità o agli anziani.  Poter esercitare attività sportiva viene dunque considerato un diritto  facente capo alla persona umana.  E’ obbligo pertanto dello Stato italiano  agevolare l’accesso all’attività sportiva a tutta la collettività sia per conseguire  un personale  benessere psico-fisico   sia per ottenere un’ opportunità di sviluppo sociale. L’inciso finale “in tutte le sue forme” intende garantire una tutela totalizzante all’attività sportiva: dalla professionistica alla dilettantistica e amatoriale, alla mera attività di allenamento individuale. Inoltre, la scelta  dell’espressione “attività sportiva” in luogo di “sport” è stata dettata dal desiderio di evitare il ricorso ad un vocabolo di lingua inglese (ossia “sport”) nel testo costituzionale.

In origine, la tutela dello sport era stata inserita nell’art. 32 Cost. stante l’importanza dell’attività sportiva per il benessere dell’individuo e per la salute. Successivamente, si è deciso per l’inserimento nell’art. 33 Cost. in materia di cultura e istruzione. Infatti, lo sport svolge una funzione educativa e culturale  che deve divenire parte integrante dell’educazione dei giovani. Il valore dello sport emerge anche sotto il profilo internazionale tenuto conto  dell’importanza che le manifestazioni sportive hanno ormai nell’ambito della comunità internazionale (es. Olimpiadi, Paraolimpiadi, campionati mondiali di calcio , di sci e di altre importanti discipline sportive). Lo sport ha infine  la capacità di creare vicinanza tra le popolazioni e di divenire uno strumento di lotta contro i comportamenti xenofobi e razzisti anche in considerazione della sua importanza nell’integrazione  e nella promozione sociale di tutta la comunità.

L’esigenza di modificare la Costituzione elevando il valore dell’attività sportiva a livello costituzionale sorge dalla legislazione unionale e dalla valorizzazione che l’attività sportiva ha  in ambito europeo dove è sentita anche la necessità di porla  al riparo da problematiche criminali o immorali (es. uso del doping). Giova, a tal fine,  ricordare che,  con il Trattato di Lisbona, l’Unione europea ha acquisito una competenza specifica nel campo dello sport (art. 6, lettera e), TFUE). Inoltre, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea dispone che: «L’Unione europea contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» (art. 165 comma 1, paragrafo 2, TFUE). Oltre a questa disposizione, vi sono numerose Convenzioni internazionali in materia di sport (ad esempio, contro il doping e contro la violenza negli stadi). Alla luce del suesposto quadro normativo europeo, una modifica al testo costituzionale – come quella in commento – era attesa da tempo.