L’11 aprile 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 85/2025 il cd. “Decreto sicurezza”, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

Si tratta di un intervento normativo, entrato in vigore il 12 aprile ai sensi del relativo art. 39, attraverso il quale il Consiglio dei Ministri ha apportato significative modifiche anche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, di sicurezza urbana, di tutela del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di gestione dei detenuti e delle attività lavorative all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari. L’impianto normativo è caratterizzato pertanto  dall’intento primario di tutelare la sicurezza interna attraverso l’accentuazione della tutela dell’ordine pubblico nei  settori sopra menzionati, giudicati dal legislatore particolarmente sensibili.

Il primo articolo introduce il reato di “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo” di cui all’art. 270 quinquies.3 c.p., il quale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque si procuri o detenga materiale contenente istruzioni sulle modalità di preparazione e uso di dispositivi bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di altre tecniche o metodi finalizzati al compimento di atti terroristici. Invece, la mera diffusione o pubblicizzazione di tale materiale, anche per via telematica, soggiace alla pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni, secondo la previsione del nuovo comma 2 dell’art. 435 c.p.

In ordine al contrasto alla criminalità organizzata, si estendono i controlli antimafia anche alle imprese che fanno parte di “contratti di rete”. Aumentano per i collaboratori di giustizia ed i loro familiari le possibilità non solo di utilizzo di documenti e di identità fiscali di copertura, ma anche di costituire società “fittizie” per l’espletamento di attività che richiedono un elevato livello di riservatezza.

Per quanto concerne la sicurezza urbana, viene introdotta una nuova fattispecie criminosa di cui all’art. 634 bis c.p.,  che si cumula a quella  di cui all’art. 633 bis c.p. ed è  volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili; essa si connota per la prevista procedibilità d’ufficio nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità oppure su immobili pubblici o a destinazione pubblica. Relativamente all’ipotesi di occupazione di abitazioni, invece, l’art. 10 del decreto stabilisce la pena della reclusione da due a sette anni e si prevede una procedura finalizzata a velocizzare il rilascio dell’immobile occupato, allorquando il medesimo costituisca unica abitazione del denunciante ai sensi del nuovo art. 321 bis c.p.p.

Inoltre, si inaspriscono le pene per reati commessi in contesti urbani. In particolare, viene introdotta al n. 11 decies dell’art. 61 c.p. una nuova circostanza aggravante per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, qualora commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto passeggeri.

In materia di truffe ai danni di persone anziane, fenomeno sempre più allarmante, rimasto per lo più impunito, il nuovo comma 3 dell’art. 640 c.p. prevede pene più severe, in virtù della configurazione di una specifica fattispecie di truffa aggravata sanzionata con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa fino a 3.000 euro. L’inasprimento sanzionatorio si estende anche al reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche di cui all’art. 635 c.p.

È previsto, inoltre, l’arresto in flagranza differita anche nel caso del reato contemplato dall’art. 583 quater c.p., ossia di lesioni personali gravi o gravissime ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le modifiche al codice penale e di procedura penale interessano anche la materia dell’esecuzione della pena, rispetto alla quale non è più obbligatorio il rinvio per le donne incinte o con figli piccoli, se da ciò derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. A ciò si aggiunge la prevista differenziazione nelle modalità di esecuzione della pena tra la madre di figli di età fino ad 1 anno e delle madri di figli di età da 1 a 3 anni.

Una particolare attenzione è riservata alle forze di polizia, alle forze armate e al corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Infatti, viene inserita nel dettato codicistico una circostanza aggravante per il delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di p.g. o di p.s. con l’aumento di pena fino alla metà e un’ulteriore circostanza aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un’infrastruttura.

Ai fini del rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari, è stata codificata una nuova fattispecie delittuosa nell’art. 415 bis c.p., rubricato “Rivolta all’interno di un istituto penitenziario”, avente ad oggetto le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all’interno di un istituto penitenziario. Nella stessa ottica, viene inasprita la pena nei confronti di chi istiga alla disobbedienza delle leggi se il fatto è commesso nell’ambito di un istituto penitenziario o attraverso scritti o comunicazioni diretti a persone detenute.