La Corte di Cassazione con ordinanza del 22 gennaio 2019 ha ritenuto la non sussistenza dell’obbligo del contraddittorio e dunque della possibilità da parte del GIP di pronunciare ordinanza de plano sull’opposizione  della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero allorché la stessa venga giudicata inammissibile per assoluta infondatezza della notizia di reato astrattamente configurabile.

Il caso sotteso alla decisione aveva riguardato  la sottoposizione ad indagine penale  da parte della Procura di  Milano per il reato di abuso d’ufficio dei componenti di una commissione medica  ospedaliera  che avevano negato la corresponsione dell’indennizzo  ai sensi della L. n. 210/1990 ai genitori di una minore  in conseguenza del verificarsi di una grave patologia asseritamente conseguente   alla somministrazione  di vaccinazioni obbligatorie. I predetti medici avevano infatti annullato in autotutela un precedente provvedimento che si era espresso positivamente al pagamento dell’indennizzo,  adeguandosi  alle indicazioni provenienti del Ministero della salute. Il Gip di  Milano, nel rilevare la non configurabilità del reato per essersi,  gli indagati, uniformati  alle linee guida imposte dal Ministero della salute, aveva comunque rilevato la mancanza di prove in ordine all’esistenza  di un danno ingiusto per non essere stato dimostrato alcun nesso causale fra l’accertata patologia e la somministrazione dei vaccini.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dagli opponenti, ha osservato che, ai sensi dell’art. 410 c.p.p. la persona offesa può proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione soltanto laddove indichi gli elementi investigativi suppletivi ed i relativi  elementi di prova , senza che ad essa spetti in alcun modo opporsi in via argomentativa sul merito delle valutazioni fatte dalla Pubblica Accusa in ordine alla sussistenza del reato astrattamente configurabile. Infatti tale potestà appartiene alla parte pubblica e non può essere delegata alla parte privata del processo la quale può, quindi, interloquire nel processo penale  limitatamente al tema della completezza delle indagini e previa indicazione degli elementi  di prova  in concreto sussistenti in  relazione ai quali richiedere specifico approfondimento.