La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 24.9.2018  ha risolto un contratto giurisprudenziale fra le Sezioni  della Corte di  legittimità ritenendo che il richiamo operato dall’art. 12 sexies secondo comma  DL 8 giugno 1992 ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni  previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare tali associazioni  fosse estensibile anche alla loro forma tentata. La decisione presenta delle implicazioni dogmatiche di non scarso rilievo perché, pur individuando nel tentativo una forma diversa e autonoma rispetto alla corrispondente fattispecie di reato consumato,  esalta  il loro particolare disvalore sociale nel caso in cui la forma tentata sia stata  posta in essere al fine di agevolare l’attività di associazioni mafiose od avvalendosi delle  condizioni previste dall’art,. 416 bis c.p. In casi siffatti la Corte ha  individuato nel particolare disvalore sociale di tali condotte la ratio giustificativa in base alla quale è consentito  utilizzare – anche  in una fase anticipatoria –  strumenti di  contrasto  a forme di accumulazione patrimoniale illecita, allorchè queste ultime si sostanzino in indici rivelatori di una particolare pericolosità  sociale soggettiva.

Questa la massima giurisprudenziale:

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 8 luglio 1992, n. 356, può essere disposto per uno dei reati-presupposto anche nella forma del tentativo, purchè aggravato dall’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.