La Cassazione  civile a Sez. Unite con ordinanza, 29/10/2020, n. 23904 ha statuito  che “le controversie inerenti la determinazione e corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi  appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall’attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione”.

La sentenza richiamando altri precedenti di Cassazione ribadisce il principio già affermato in altre occasioni secondo cui i sensi del D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2, e dell’art. 133, comma 1, lett. g) C.P.A., le controversie di tal genere seguono il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass. S.U. 7621 del 2003; n. 8361 del 2013; n. 2788 del 2010; n. 7303 del 2017) ragione per cui non rileva che la domanda di liquidazione dell’indennità sia stata proposta dall’attore unitamente a quella di risarcimento del danno da occupazione illegittima del medesimo terreno, spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel caso di più domande proposte insieme di risarcimento del danno da occupazione illecita di aree private e di determinazione dell’indennità di occupazione legittima temporanea preordinata all’espropriazione, successivamente non disposta, tale seconda domanda spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, da identificare nella Corte d’appello territorialmente competente, ai sensi del D.P.R. 9 giugno 2001, n. 327, artt. 22 bis e 53.