La Corte di Giustizia Europea con sentenza  6 novembre 2018 si è nuovamente pronunciata sull’illegalità degli aiuti di stato effettuati dallo stato italiano verso gli istituti religiosi allorchè li ha esentati dal pagamento dell’imposta Ici.

La vicenda, originata da una provvedimento della Commissione Europea  nell’anno 2012,  era stata risolta nel senso di ritenere

  1. La legittimità dell’esenzione IMU
  2. L’illegittimità dell’imposta ICI perché considerata un aiuto di stato illegale che non poteva essere recuperato.

Il predetto provvedimento  era stato impugnato  innanzi al Tribunale dell’UE  da una scuola elementare privata laica e dal titolare di  un Bed & Breakfast  posti nelle vicinanze di un istituto religioso destinatario dell’esenzione fiscale,  ma il ricorso era stato considerato irricevibile ai sensi dell’art. 263 par. 4 TFUE, norma  che  recita testualmente:  “Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione”.

Il Tribunale aveva in particolare ritenuto che l’atto della Commissione non toccasse direttamente ed individualmente i ricorrenti contrariamente a quanto da questi affermato dal ricorso circa la situazione di svantaggio in cui erano stati posti rispetto agli enti ecclesiastici  siti nelle immediate vicinanze e destinatari dell’esenzione.

La Corte di Giustizia EU ha riformato sul punto la  sentenza del Tribunale EU  affermando che  la decisione della Commissione, pur avendo natura di atto di non legislativo di natura generale, riguarda direttamente i ricorrenti, ai quali, diversamente da quanto ritenuto dal  Tribunale EU, deve essere riconosciuta la legittimazione processuale. Ciò in quanto  essi avevano correttamente allegato di aver subito un danno, a loro derivato dalla lesione del principio della libera concorrenza, la cui tutela deve essere perseguita proprio attraverso  gli aiuti di stato.

Quanto al merito, la Corte ha innanzitutto osservato che l’adozione dell’ordine di recupero delle somme elargite  dallo Stato illegalmente sotto forma di aiuto deve essere considerato una  naturale conseguenza del riconoscimento dell’illegittimità dell’aiuto stesso e ha  quindi riformato la decisione della Commissione circa la ritenuta impossibilità di recupero dal momento che ha ritenuto che:

  1. L’impossibilità non poteva considerarsi assoluta perché, pur in mancanza delle informazioni necessarie relative alle banche dati catastali e fiscali italiane, non erano state indagate delle modalità alternative.
  2. Circa l’esenzione dall’IMU ha confermato la decisione della Commissione  in ordine  alla non ricorrenza di un aiuto illegale di Stato in una fattispecie di tal fatta. Infatti le esenzioni fiscali in materia immobiliare possono costituire aiuti di stato illegali nella sola ipotesi in cui nei locali soggetti a tassazione si svolga un’attività economica

Questi, conclusivamente, i principi di diritto esposti nel dispositivo della sentenza oggetto di studio:

1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione (T-220/13, non pubblicata, EU:T:2016:484), è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla Scuola Elementare Maria Montessori Srl diretto all’annullamento della decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l’esenzione dall’[imposta comunale sugli immobili] per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione, per la parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili.

2) L’impugnazione nella causa C-622/16 P è respinta quanto al resto.

3) La decisione 2013/284 è annullata nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili.