Con l’ordinanza interlocutoria n. 4540/21 del 19 febbraio, la prima sez. Civile della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la seguente questione: «se l’avviso di addebito e l’avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, quali nuovi titoli previsti dagli artt. 29 e 30 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituiscano la notifica della cartella di pagamento, ai fini della insinuazione al passivo fallimentare».
La questione trae spunto dal ricorso presentato da Equitalia avverso un decreto del Tribunale di Nola che aveva accolto solo parzialmente la sua opposizione allo stato passivo fallimentare. Nello specifico, Equitalia richiedeva di potersi insinuare al passivo con un credito di oltre € 230.000 ma veniva ammessa solamente per circa € 80.000. Il Tribunale, infatti, riteneva non sufficienti l’avviso di addebito (AVA) e l’avviso di accertamento esecutivo (AVE) ai fini dell’ammissione al passivo ed esigeva la prova della notifica dei medesimi.
Avverso tale statuizione, la ricorrente opponeva due motivi. Secondo il primo, fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 87 d.P.R. n. 602 del 1973, 29 e 30 d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010, il Tribunale avrebbe errato giacché, per principio ormai consolidato, in ipotesi di iscrizione a ruolo, ai sensi della prima norma innanzi richiamata, la previa notifica non sarebbe stata necessaria. Rilevava la ricorrente, inoltre, che in caso di azione diretta dell’Amministrazione finanziaria in qualità di titolare del credito azionato non occorrerebbe neppure la previa iscrizione a ruolo del credito e che ragioni di coerenza sistematica inducono a concludere che anche i nuovi titoli di cui al d.l. n. 78 del 2010 sostituiscano la notifica della cartella di pagamento. Dal canto suo il Tribunale riteneva, invece, che le conclusioni raggiunte dal c.d. diritto vivente con riguardo agli estratti di ruolo non possano valere per gli accertamenti esecutivi previsti dagli artt. 29 e ss. d.l. n. 78 del 2010 e che, pertanto, la produzione di avvisi di addebito e di avvisi di accertamento privi di notifica non potesse considerarsi idonea all’ammissione al passivo.
Nel secondo motivo, la ricorrente lamentava, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999 e 17-20 d.lgs. n. 46 del 1999, sostenendo che il decreto impugnato avrebbe erroneamente ritenuto applicabile, in seguito alla mancata impugnazione dell’avviso di addebito o di accertamento, la prescrizione quinquennale (e non decennale) della pretesa erariale. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto alcuni dei crediti previdenziali, posti a base della domanda, prescritti poiché, a suo dire, non vige la regola della durata decennale del termine a decorrere dalla notificazione della cartella.
La prima sezione civile, nel rimettere la questione al Primo Presidente, rammenta che, prima dell’entrata in vigore degli artt. 29 e 30 d.l. n. 78 del 2010, si era sancita, con riguardo all’esecuzione mediante ruolo, l’idoneità dell’estratto di ruolo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito. Si interroga, però, la Corte se tale conclusione debba ritenersi ancora valida ovvero se gli artt. 29 e 30 d.l. n. 78 del 2010 abbiano mutato il quadro legislativo. Invero, rileva la Corte che il d.l. 78 del 2010, in riferimento ai crediti tributari, ha sostituito il ruolo con l’avviso di accertamento esecutivo (AVE) e, con riguardo ai crediti dell’Inps, ha stabilito che il recupero delle somme dovute deve effettuarsi mediante la notifica di un avviso di addebito emesso dallo stesso Istituto, da consegnarsi all’agente della riscossione, al quale è attribuita una funzione sostitutiva del ruolo e della cartella di pagamento nonché efficacia di titolo esecutivo. Se così è, ritiene la Corte che la notificazione – seppure da essa dipende l’idoneità dell’avviso a costituire titolo per l’esecuzione forzata – non assumerebbe comunque rilievo ai fini dell’istanza dell’insinuazione al passivo che potrebbe essere proposta sulla base del ruolo ovvero dell’avviso di addebito.
Ad ogni modo, posto che si tratta di questione di particolare importanza, la Corte ritiene opportuno rimettere la causa al Primo Presidente al fine di ottenere una pronuncia chiarificatrice da parte delle Sezioni Unite.
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.