Un caso specifico di responsabilità “amministrativa”  di enti in tema di reato ambientale.

La Corte di  Cassazione, con sentenza depositata in data  15 marzo 2019,   si occupa diffusamente del tema inerente la responsabilità amministrativa dell’ente e conferma  la sentenza della Corte d’appello di Milano  del 17 maggio 2018 che aveva  parzialmente riformato la decisione di primo grado, con la quale,  in data 29 giugno 2017,  era stata affermata la responsabilità penale degli amministratori di una Spa,  ritenuta responsabile dei fatti commessi dall’amministratore e dal delegato all’ambiente,  ai sensi della legge n. 231/01,  per essersi avvantaggiata  delle violazioni ambientali  commesse dalle persone fisiche,  consistite  nell’aver posto in essere  scarichi di acque reflue in pubblica fognatura contenenti sostanze pericolose, fatto per il quale era stata dichiarata la speciale tenuità ex art. 131 bis c.p..

La Corte ha  evidenziato ed analizzato:

  • La natura giuridica dell’autorizzazione richiedibile per tutti gli scarichi ai sensi dell’art. 124 d.lgs. 152/06 . Ha, a tal proposto,  ritenuto che  il suo  rilascio non fosse passibile di alcun equipollente   in ragione degli specifici adempimenti  richiesti dall’ Autorità amministrativa  (indicazione delle caratteristiche tecniche dello scarico e della sua destinazione finale, della sua collocazione e delle caratteristiche dell’ambiente circostante, tutte condizioni oggetto di specifica verifica da parte degli organi amministrativi)
  • La conseguente caratteristica di reato formale di pericolo presunto del reato ambientale e della sussistenza dell’offensività della condotta in assenza dell’autorizzazione, sicchè il reato deve essere giudicato sussistente  per effetto del semplice sforamento tabellare. 
  • La natura giuridica della responsabilità  amministrativa dell’ente e la  speciale causa di esclusione prevista dall’art. 5 d.lgs. 231/01.  La Corte ha in proposito ribadito  che la responsabilità amministrativa dell’ente costituisce un tertium genus rispetto a  quella penale e a quella amministrativa,  gravando – essa – sull’ente per fatto di chi esercita al  suo interno funzioni apicali.  La Corte ha pertanto ribadito che spetta  alla Pubblica Accusa l’onere di  dimostrare l’esistenza dell’illecito per l’ente (e quindi, nello specifico, il vantaggio che dalla violazione sia ad esso derivato) e all’ente di provare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione atti a prevenire reti della specie di quello verificatosi.  Quanto alla condotta  riparatoria, necessaria per  il riconoscimento della speciale attenuante di cui all’art. 12, comma 2 lett. a) d.lg.s 231/2001, la Corte ha ribadito  che per la sua sussistenza è necessario provare l’integrale risarcimento del danno ambientale  attraverso l’elisione di tutte le conseguenze dannose o pericolose  del reato o attraverso la dimostrazione di  aver fatto tutto il possibile  in merito.
  • Il proscioglimento  automatico dell’ente in tutte le ipotesi in cui sia stata riconosciuta la causa di non punibilità di speciale tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p.  alla persona fisica. La Corte  ha, in proposito, esaminato due opposti orientamenti. In base al primo, desumibile dal tenore letterale dell’art. 8 d.lgs. 231/01.  si propende per l’esclusione della responsabilità dell’ente  in quanto la norma in esame  non considera espressamente  le cause di non punibilità – qual è indubbiamente quella prevista dall’art. 131 bis c.p.-   come idonee a dichiararne la persistenza; in base al secondo si ritiene invece irragionevole disporre l’automatica esclusione della responsabilità dell’ente nel caso dell’accertata responsabilità in capo alla persona fisica, seppure dichiarata non punibile per speciale tenuità del fatto . Ha quindi concluso per l’esclusione di “ogni automatismo tra l’eventuale riconoscimento della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’autore del fatto e l’accertamento della responsabilità dell’ente da considerarsi del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica”