PERSONA GIURIDICA – SOCIETA’ – RESPONSABILITA’ DA REATO – MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE – APPELLO – REVOCA DELLA MISURA DISPOSTA PER ESECUZIONE DELLE CONDOTTE RIPARATORIE – DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DELL’IMPUGNAZIONE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE – PROCEDURA DE PLANO – ESCLUSIONE

In tema di impugnazione delle misure cautelari interdittive applicate ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001, le Sezioni unite hanno affermato che:

– l’appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie poste in essere dalla società indagata ai sensi dell’art. 17 d. lgs. n. 231 del 2001, non può essere dichiarato inammissibile de plano secondo la procedura prevista dall’art. 127, comma 9, ma, considerando che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio delle parti, previamente avvisate;

– la revoca della misura interdittiva disposta a seguito di condotte riparatorie poste in essere ex art. 17 d. lgs. 231 del 2001, intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della società indagata, non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

La sentenza sopra citata pone in evidenza la persistenza dell’interesse all’impugnazione e alla conseguente pronuncia di merito del giudice penale  nell’ipotesi di misura interdittiva applicata in via cautelare nei confronti dell’ente raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per responsabilità da illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi dell’art. 45 d.lgs n. 251 del 2001.

In questi casi, ove sussista il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l’applicazione di una delle misure interdittive  previste dall’art. 9 stessa legge (la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi) presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell’ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

Su tale richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. La misura può e deve essere revocata ove l’ente ai sensi dell’art. 49, comma 4, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ponga in essere una delle condotte ripararatorie post factum indicate dall’art. 17 del medesimo decreto, vale a dire

  • l’integrale risarcimento del danno attraverso l’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato
  • l’eliminazione delle carenze organizzative che avevano determinato il reato
  • la messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.

Nel caso di specie la società interessata aveva ottenuto la revoca della misura interdittiva a seguito del versamento di una cauzione ritenuta congrua perché rapportata all’ìmporto della sanzione pecuniaria in concreto applicabile. Aveva inoltre posto in essere un incisivo intervento organizzativo volto alla rimodulazione della propria organizzazione.

La pronuncia di inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza applicativa della misura interdittiva da parte del Tribunale di riesame e la mancata fissazione dell’udienza camerale è stata pertanto ritenuta lesiva dell’interesse dell’ente a coltivare l’appello al fine di vedere dichiarata, grazie all’adesione al programma riparatorio,  l’originaria illegittimità della misura onde ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e/o l’annullamento delle iniziative poste in essere sul fronte della riorganizzazione aziendale.

L’interesse alla pronuncia sulla legittimità originaria della misura può infatti prescindere dalla sopravvenuta revoca dal momento che, in caso di interruzione delle condotte riparatorie, l’ente potrebbe incorrere in ulteriori sanzioni interdittive fondate sugli stessi presupposti di quella revocata, potendo, in cassi siffatti, il PM rinnovare la propria richiesta applicativa in presenza di un nuovo quadro indiziario e di un periculum di recidiva.

Sezioni Unite Penali Sentenza n. 51515 del 27 settembre 2018, depositata il 14 novembre 2018,

Presidente D. Carcano, Relatore A. Montagni