Con sentenza N. 222 del 2018 la Corte Costituzionale, investita della questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 52613 del 2017, degli artt. 216 u.c. e 223 u.c. L. Fall., in relazione agli articoli 3, 4, 41, 27 e 117 Cost. – quest’ultimo in relazione agli artt. 8 Cedu e 1 prot. n. 1 Cedu – l’ha accolta in via interpretativa nei modi e termini che seguono. Le norme in questione prevedono, come è noto, l’applicazione automatica dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa della durata fissa di 10 anni nel caso di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta indipendentemente da ogni valutazione da parte del giudice penale sulla gravità in concreto del reato e sull’entità della pena.
La Corte  di Cassazione remittente aveva osservato come la durata fissa della pena accessoria in argomento contrasterebbe con il principio di mobilità della pena e cioè con la sua tendenziale predeterminazione tra un minimo e un massimo; in ossequio ai principi pilastro posti a presidio del nostro ordinamento, vale a dire il principio dieguaglianza di cui all’art. 3 Cost., che impone di proporzionare la pena alle effettive esigenze dei singoli casi e del correlato principio di legalità di cui all’art. 25 Cost che «dà forma ad un sistema che trae contenuti ed orientamenti da altri principi sostanziali – come quelli indicati dall’art. 27, primo e terzo comma Cost”.
La disciplina censurata, secondo la Corte rimettente, dovrebbe essere considerata anche in contrasto con l’art. 4 Cost, perché avrebbe inciso in maniera rilevante sulla possibilità dell’interessato di esercitare il suo diritto al lavoro, non soltanto come fonte di sostentamento ma anche come strumento di sviluppo della sua personalità; sotto questo specifico profilo, la norma censurata presenterebbe, perciò, dubbi di conformità alla Costituzione anche con riferimento all’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 8 CEDU e 1 Prot. add. CEDU, alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, secondo la quale «le limitazioni derivanti dall’applicazione della pena accessoria devono considerarsi quali ingerenze nel godimento del diritto al rispetto della vita privata e, come tali, non soltanto devono essere previste dalla legge e debbono perseguire uno scopo legittimo, ma devono essere proporzionate rispetto a detto scopo, comportando la violazione del divieto di discriminazione nel godimento del diritto al rispetto della vita familiare oltre che una ingerenza nel godimento del diritto di proprietà» (cosi’sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, del 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia).

La Corte Costituzionale ha osservato in diritto quanto segue:

a) La manifesta infondatezza di una questione di legittimità prospettata dalle parti nel corso del medesimo giudizio non impedisce a un giudice che intervenga successivamente nel corso dello stesso processo di considerare, all’opposto, rilevante e non manifestamente infondata la medesima questione. Ciò, anche, come nel caso di specie, si tratti di giudice del rinvio, “che è certamente vincolato ai principi di diritto formulati nella sentenza di annullamento, ma conserva pur sempre il potere di sottoporre a questa Corte gli eventuali dubbi di legittimità costituzionale che egli nutra nei confronti delle disposizioni che è tenuto ad applicare nel giudizio di rinvio, in forza delle indicazioni della sentenza di annullamento”.
b) Le sanzioni accessorie interdittive devono rispondere agli stessi principi di proporzionalità per le pene principali e devono essere rapportate al concreto disvalore del fatto di reato, pena la vanificazione dello stesso obiettivo di rieducazione del reo, imposto dall’art. 27, terzo comma, Cost. Fermo restando tale limite, nulla osta, sul piano dei principi costituzionali, a che il legislatore possa articolare strategie di prevenzione di gravi reati attraverso la previsione di sanzioni interdittive, la cui durata sia stabilita in modo indipendente da quella della pena detentiva; e ciò in ragione della diversa finalità delle due tipologie di sanzione, oltre che del loro diverso grado di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona. In ottica de iure condendo, anzi, strategie siffatte ben potrebbero risultare funzionali a una possibile riduzione dell’attuale centralità della pena detentiva nel sistema sanzionatorio, senza indebolire la capacità deterrente della norma penale. Finalità, l’una e l’altra, che potrebbero in ipotesi essere conseguite, nel caso concreto, anche senza la pena detentiva, ovvero mediante l’applicazione di pene detentive di durata più ridotta rispetto a quanto oggi abitualmente accada, ogniqualvolta sia previsto, per l’appunto, un robusto ed efficace corredo di pene interdittive, se del caso disciplinate anche come autonome pene principali, secondo quanto suggerito da vari progetti di riforma (come lo “Schema di disegno di legge recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione della parte generale di un nuovo codice penale”, presentato nel maggio 2007 dalla Commissione “Pisapia”, nonché lo “Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale” elaborato nel dicembre 2013 dalla Commissione “Palazzo”).
Secondo la Corte Costituzionale la soluzione prospettata in questo caso dalla  Sezione rimettente – ancorando meccanicamente la durata delle pene accessorie in esame a quella della pena detentiva concretamente inflitta – frustrerebbe, allora, indebitamente il legittimo scopo perseguito dalla disposizione impugnata: disposizione, peraltro, il cui vizio consiste non già, in via generale, nel difetto di proporzionalità della durata decennale delle pene accessorie da essa previste per tutte le ipotesi di bancarotta fraudolenta; bensì nella fissazione di una loro unica e indifferenziata durata legale, che – precludendo al giudice ogni apprezzamento discrezionale sulla gravità del reato e sulle condizioni personali del condannato – è suscettibile di tradursi nell’inflizione di pene accessorie manifestamente sproporzionate rispetto a quelle sole ipotesi di bancarotta fraudolenta che siano caratterizzate da un disvalore comparativamente lieve.
c) Le pene accessorie temporanee previste dalla disposizione censurata incidono in senso fortemente limitativo su una vasta gamma di diritti fondamentali del condannato, riducendo drasticamente la sua possibilità di esercitare attività lavorative per un arco temporale di dieci anni, destinati a decorrere – in forza dell’art. 139 cod. pen. – dopo l’integrale esecuzione della pena detentiva. Anzi, l’intervenuta esecuzione della pena accessoria dopo l’esecuzione di quella detentiva, spesso sostituita dall’affidamento in prova al servizio sociale, determina un arretramento della condizione soggettiva del condannato e si risolve in una sanzione più afflittiva rispetto alla pena stessa che, diversamente da quella accessoria, viene graduata dal giudice in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità del reo.

La Corte Costituzionale, prendendo spunto dall’attuale sistema fallimentare che prevede per la bancarotta semplice e per il ricorso abusivo al credito una sanzione interdittiva della durata sia stabilita discrezionalmente dal giudice “fino a” un massimo determinato dalla legge (due anni nel caso della bancarotta semplice, tre anni nel caso del ricorso abusivo al credito) è pervenuta ad una diversa soluzione rispetto a quella prospettata dalla Corte rimettente.
La Corte ha  dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni», in modo da permettere al giudice penale di determinare, con una valutazione caso per caso la pena accessoria in concreto applicabile.

«Pene accessorie temporanee di durata fissa, come quelle previste dalla norma dichiarata illegittima, non sono compatibili – si legge nel comunicato stampa sotto allegato – con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio. Poiché la gravità dei fatti qualificabili come bancarotta fraudolenta può essere in concreto assai diversa, un’unica e indifferenziata durata delle pene accessorie determina risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto ai fatti di bancarotta meno gravi».

D’ora in poi – prosegue il comunicato – «nel condannare un imputato per bancarotta fraudolenta il giudice penale dovrà determinare discrezionalmente la durata delle pene accessorie che si aggiungono alla pena principale della reclusione. La durata delle pene accessorie sarà stabilita caso per caso dal giudice, fino al tetto massimo di dieci anni ma senza più alcun automatismo, tenendo conto della concreta gravità del fatto commesso dall’imputato. Resta ferma, ovviamente, la possibilità che la durata della pena accessoria sia maggiore di quella della pena detentiva. La Corte ha infatti osservato che le pene accessorie hanno un minor grado di afflittività, e svolgono una funzione almeno in parte diversa, rispetto a quella delle pene detentive, essendo finalizzate a impedire al condannato di continuare le attività che gli hanno fornito l’occasione per commettere gravi reati».