Cass. Civ.  5 dicembre 2018 n. 31462

L’installazione di un ascensore in condominio che concorre ad eliminare le barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte del bene comune, va considerata indispensabile in ordine all’accessibilità e all’effettiva abitabilità dell’appartamento e quindi rientra nelle facoltà spettanti ai singoli condomini. Il condominio non può opporsi all’ampliamento della scala resosi necessario per realizzare l’ascensore. Ecco il contenuto di quanto ribadito nell’ordinanza n. 31462 della Cassazione.

Con la massima sopra riportata la Cassazione Civile ha confermato la sentenza della Corte di appello di Ancona con la quale era stato rigettato l’appello di un Condominio  avverso la sentenza del  Tribunale di Ascoli Piceno che, decidendo in ordine alla legittimità dell’istallazione di un ascensore nelle parti comuni dell’edificio ad opera  e  a carico di  un singolo condomino senza l’acquisizione della prescritta autorizzazione dell’Assemblea condominiale, aveva ritenuto che la realizzazione dell’impianto costituiva esercizio  di un diritto ai sensi dell’art. 1102 c.c, dovendosi attribuire preminente interesse all’esigenza di avvalersi di un impianto indispensabile ai fini di una completa utilizzazione delle bene, alla luce delle risultanze della la Legge n. 13/1989 in tema di eliminazione di barriere architettoniche.  In particolare la Corte di legittimità ha evidenziato che la realizzazione dell’impianto  era stata effettuata nelle parti  comuni dell’edificio al fine di consentire l’accessibilità dell’edificio e la reale abitabilità  dell’appartamento del condomino in questione, ragione per cui la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione del principio di solidarietà sociale che, in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, prevale sulle disposizioni del regolamento condominiale nella parte in cui consentono la realizzazione dell’opera subordinandola all’autorizzazione dell’assemblea.  Infatti  ad una norma siffatta non può  non attribuirsi valore recessivo rispetto  a quella che,  in ossequio  al principio di solidarietà condominiale, impone  il contemperamento di vari interessi tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’abbattimento delle barriere architettoniche  trattandosi di un diritto  fondamentale che prescinde dall’utilizzazione di parte di costoro e che conferisce, comunque, legittimità all’intervento normativo della legge richiamata.