Massima Cass. Civ. 7 dicembre 2018 n. 31754:

In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. A confermarlo è la Cassazione civile con sentenza 7 dicembre 2018, n. 31754.

Con la massima sopra riportata la Cassazione Civile ha confermato la sentenza della Corte di appello di Napoli  del 18 aprile 2013 con la quale era stato rigettato l’appello di Poste Italiane spa avverso la sentenza del Giudice del lavoro di primo grado che aveva riconosciuto e liquidato un danno da demansionamento ad un impiegato dell’azienda che, inquadrato nell’Area quadri di secondo livello, aveva subito un cambio di mansioni da addetto all’ufficio contenzioso con compiti di coordinamento anche di altri colleghi a sportellista.

Con particolare riguardo alla liquidazione, il danno era stato determinato nella misura del 50% della retribuzione  dovuta a far tempo dal gennaio del 2002. L’unico motivo di gravame innanzi alla Corte di legittimità atteneva alla mancata prova del danno in quanto, secondo la ricorrente  Poste, la Corte di merito aveva confuso il fatto storico del demansionamento con la prova  del danno professionale conseguente al comportamento illegittimo del datore di lavoro, dal momento che  la determinazione operata era stata frutto di affermazioni  apodittiche prive di concreta allegazione  sui fatti concreti atti a provare il pregiudizio lamentato. La Corte ha respinto il ricorso evidenziando come l’onere di allegazione della prova del danno, incombente, senza ombra di dubbio, sul lavoratore era stata fatta correttamente desumere da una presunzione semplice in base agli elementi di fatto dedotti nella causa circa la qualità e quantità dell’esperienza professionale pregressa, la durata della dequalificazione e il conseguente esito finale che ne era derivato sul lavoratore, esito consistito nell’impossibilità di poter utilizzare il bagaglio culturale e professionale acquisito nel corso della propria attività professionale in ragione della palese inferiorità delle nuove mansioni cui il lavoratore era stato adibito.