Con sentenza n. 2089  dell’ 8 maggio 2017 il Consiglio di  Stato ha nuovamente definito il valore delle osservazioni dei proprietari dell’aree interessate alla modifica del piano regolatore regionale, specificando anche i limiti della discrezionalità amministrativa tecnica dell’Ente territoriale in siffatta specifica materia.

Il caso sotteso alla decisione riguardava l’appello proposto avverso la  sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00323/2007 concernente  l’approvazione  di un piano regolatore generale incidente sulla destinazione di un fondo di proprietà dei ricorrenti i quali avevano osservato che la loro proprietà era contigua ad altra zona e non c’era pertanto motivo di stralciarla. L’osservazione era stata meritevole di accoglimento del Comune e disattesa, invece dalla Regione che aveva incluso il fondo nella zona di espansione. Gli appellanti deducevano pertanto il difetto  motivazione  dell’atto impugnato, in quanto la Regione non  aveva  specificamente ed esaurientemente esternato le ragioni in base alle quali l’osservazione da loro proposta – pur favorevolmente esitata dal comune – non  era  stata accolta.

Il Consiglio di stato, nel rigettare l’appello, ha  innanzitutto richiamato la Giurisprudenza costante della Sezione in base alla quale “ le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore generale. ( cfr. fra le recenti IV Sez. nn. 3643 del 2016 e 874 del 2017).”

Ha poi chiarito che  le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al prg., salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni.

Per ultimo il Consiglio di stato non ha mancato di sottolineare come  la doglianza relativa all’inserimento del fondo  di proprietà dei ricorrenti nella zona di espansione ( all’interno della quale l’edificazione è consentita ai sensi delle NTA comunali solo previa redazione di un piano di lottizzazione di misura eccedente quella del fondo stesso) si dimostra illogica e irrazionale in quanto la zona circostante è già densamente edificata. Sul punto il Consiglio ha osservato quanto segue:

  1. Il motivo di impugnazione dei ricorrenti circa l’errata inclusione del loro fondo nella zona di espansione investe il merito di scelte discrezionali coinvolgenti il governo del territorio e riservate all’Amministrazione, come tali insindacabili in sede giurisdizionale.
  2. In secondo luogo la tesi degli appellanti è da considerarsi irragionevole e addirittura paradossale, perché la polverizzazione degli interventi edificatori comprometterebbe ogni possibilità di perseguimento dell’interesse pubblico all’ordinato governo del territorio cui appunto è finalizzata la previsione urbanistica che impone la previa approvazione di strumenti attuativi nella zona di espansione residenziale.