Con sentenza del 27 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Emilia Romagna n. 166/2016 con la quale era stata accolto il ricorso proposto da docenti e genitori di un istituto scolastico che avevano impugnato plurime delibere del Consiglio d’Istituto con cui era stata autorizzata la benedizione pasquale all’interno dei locali della scuola in orario extrascolastico e a partecipazione facoltativa. Il Tar, dopo aver affermato il principio della “laicità e della non confessionalità dello Stato “aveva ritenuto che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, con le delibere impugnate era stato autorizzato un atto di culto religioso da compiersi nei locali e alla presenza della comunità scolastica. Ha quindi escluso che l’atto amministrativo impugnato autorizzasse il compimento di un’iniziativa di socializzazione e stimolo alla maturazione degli studenti o che potesse essere interpretata nel senso di un’attività volta ad offrire ai giovani occasioni extracurriculari volte a promuovere la crescita umana o civile.

A seguito di appello proposto avverso la sentenza del TAR dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca , Il Consiglio di Stato ha così statuito:

  1. La benedizione pasquale è da intendersi un rito religioso la cui intima essenza si sostanzia nell’incontro tra chi svolge il ministero pastorale e la famiglia o altre comunità, tra le quali è senz’altro da annoverare la comunità scolastica. Ne consegue che tale rito ha senso nella misura in cui esso si svolge in un determinato luogo e nel caso specifico nei locali della scuola, purchè esso avvenga alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall’orario scolastico.
  2. La benedizione, così definita, è del tutto estranea alle attività scolastiche o parascolastiche, dal momento che costituisce espressione di un sentimento religioso la cui espressione oltre ad essere consentita dalla Costituzione non può assumere una valenza addirittura deteriore rispetto alle altre espressioni della personalità umana e, così, essere addirittura discriminata, tanto da assumere una valenza negativa ed intollerabile.
  3. Gli atti amministrativi impugnati devono essere considerati tipici perché espressione di una potestà amministrativa il cui fondamento  normativo è ravvisabile nell’art. 96, IV comma D.lgs,  16 aprile 1994  297 in base al quale gli edifici scolastici possono essere utilizzati fuori dell’orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. Infatti tra tali finalità può certamente ricomprendersi quella rivolta alla realizzazione di un culto religioso sempre se ne dia libera, volontaria e facoltativa partecipazione.