Il mandato è il contratto con il quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, detta mandante. L’art. 1709 c.c. dispone che il mandato si presume oneroso e la misura del compenso, ove non sia stabilita dalle parti, è determinata dalle tariffe professionali o dagli usi o, in mancanza, dal Giudice Il mandato è un contratto intuitu personae, ossia caratterizzato da un particolare rapporto fiduciario fra mandante e mandatario. Per questo motivo, il rapporto di mandato si estingue per morte di una delle parti e non si trasmette agli eredi, che potrebbero non godere della stessa fiducia di cui godeva il de cuius. Tuttavia, in caso di morte del mandante, il mandatario deve proseguire l’esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, mentre in caso di morte del mandatario gli eredi devono provvedere in merito alle conseguenze che in fatto si sono determinate e  adottare tutti i  provvedimenti che si appalesano necessari. Queste disposizioni non si applicano in caso di mandato avente ad oggetto atti relativi ad attività d’impresa, in quanto l’impresa non si estingue con la morte dell’imprenditore e, dunque, i rapporti ad essa inerenti proseguono: è evidente il parallelismo con la disposizione di cui all’art. 1330 c.c., che sancisce che la proposta contrattuale non perde efficacia con la morte dell’imprenditore. Stante il carattere fiduciario del mandato, questo è anche revocabile: esso deve essere sciolto non appena il rapporto di fiducia venga meno. Tuttavia, sono dettate alcune eccezioni: sono revocabili solo per giusta causa il mandato irrevocabile e quello conferito anche nell’interesse del mandatario (mandato in rem propriam); il mandato oneroso è revocabile, ma in assenza di una giusta causa il mandante deve risarcire i danni; è revocabile anche il mandato conferito a tempo indeterminato, ma deve risarcire i danni il mandante che lo abbia revocato senza congruo preavviso, a meno che non ricorra una giusta causa. Secondo la giurisprudenza essa ricorre di fronte a situazioni obiettive, non cagionate da un comportamento doloso o colposo del mandante, che rendano la prosecuzione del rapporto inutile o addirittura dannosa o comunque eccessivamente onerosa: fra queste, peraltro, può ricomprendersi anche un comportamento negligente del mandatario, una sua ritrosia a uniformarsi alle direttive del mandato.  Per contro, il mandato è rinunziabile da parte del mandatario, che però deve risarcire i danni se non ricorre una giusta causa; se a tempo indeterminato, deve risarcire i danni il mandatario che, in assenza di giusta causa, rinunzi senza preavviso.

Il mandato deve essere distinto dalla procura: il primo è un contratto, che fa sorgere una vera e propria obbligazione in capo al mandatario di compiere l’atto giuridico per conto del mandante; la seconda è invece un atto unilaterale recettizio, con cui il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di compiere atti giuridici in suo nome. Questi due istituti possono essere variamente combinati fra loro: vi può essere procura senza mandato, nel qual caso il rappresentante avrà il potere di spendere il nome del rappresentato ma non vi sarà obbligato; vi può essere un mandato con rappresentanza, nel qual caso il mandatario sarà obbligato a compiere l’atto giuridico e lo farà spendendo il nome del mandante. Infine, vi può essere mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario si obbliga a compiere l’atto giuridico per conto del mandante, ma non potrà spenderne il nome. Quest’ultima appare l’ipotesi maggiormente problematica, come presto si dirà,  in quanto gli effetti degli atti compiuti dal mandatario si producono nel patrimonio di questo, dovendo poi essere ritrasferiti nel patrimonio del mandante.  Per quanto riguarda il mandato ad acquistare beni immobili, il legislatore sancisce che l’obbligazione di ritrasferire i beni acquistati è eseguibile forzatamente ex art. 2932 c.c. Ossia, se Tizio dà mandato a Caio di comprare un immobile, questo entrerà in proprietà di Caio e sarà dunque necessario un nuovo atto di trasferimento, questa volta da Caio a Tizio; nel caso in cui Caio non compisse questo nuovo trasferimento, Tizio potrebbe adire l’autorità giudiziaria onde far pronunciare al Giudice una sentenza  costitutiva che ne produca gli effetti.

Per quanto riguarda i beni mobili, invece, è data al mandante la possibilità di rivendicarli, cosa che ha indotto la dottrina maggioritaria a ritenere che, nonostante l’assenza di procura, la proprietà sostanziale della cosa mobile sia già in capo al mandante, unico fenomeno di fiducia germanistica nel codice del 1942. In altri termini, se Tizio dà mandato a Caio di comprare una cosa mobile, questa entrerà direttamente nel patrimonio di Tizio e dunque non sarà necessario un nuovo atto di trasferimento: sarà semmai eventualmente necessario che Caio immetta Tizio nel possesso del bene mobile, cosa che Tizio potrà domandare al Giudice nelle forme dell’azione di rivendica.

Di particolare interesse risulta la problematica del mandato a vendere senza rappresentanza,  che contempla il caso in  cui Tizio  (mandante) dà mandato a Caio (mandatario)  di vendere a Sempronio (acquirente) un bene ancora suo senza conferirgli procura: infatti, apparentemente non è possibile alcun effetto traslativo, atteso che il mandatario vende cose non sue (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet), né può spendere il nome del mandante. In assenza di normativa di legge, dottrina e giurisprudenza hanno offerto diverse soluzioni per ovviare al problema. Secondo alcuni, in siffatto caso il mandato avrebbe effetto di procura e dunque l’atto del mandatario avrebbe effetto nel patrimonio del mandante: così ricostruita la fattispecie, dunque, vi sarà un diretto passaggio di proprietà fra Tizio (mandante) e Sempronio (acquirente). Secondo altri, invece, in questo caso il mandato avrebbe eccezionalmente effetto reale, e dunque provocherebbe il trasferimento del bene nel patrimonio del mandatario, al fine di consentirgli di trasferire il bene al mandante. Dunque, Caio (mandatario) potrà trasferire il bene a Sempronio (acquirente)in quanto ne è proprietario, avendolo acquistato in forza del contratto di mandato. Il dibattito rimane però aperto, in quanto entrambe queste ricostruzioni non paiono del tutto soddisfacenti: non la prima, in quanto in assenza di esplicita procura gli atti del mandatario non possono produrre effetti nel patrimonio del mandante; non la seconda, in quanto il mandato ha esclusivamente effetto obbligatorio.

Il contratto di mandato così descritto è assunto dal legislatore quale paradigma di quei contratti che parte della dottrina identifica come “cooperazione giuridica”, in quanto volti al compimento di atti giuridici nell’interesse altrui. Così, la commissione e la spedizione sono descritte come ipotesi particolari di mandato, a concludere contratti di compravendita l’una e di trasporto l’altra. La disciplina della commissione, e quindi del mandato, è richiamata dal contratto di agenzia, ossia quel contratto in cui un imprenditore, l’agente, si obbliga a promuovere stabilmente la conclusione di contratti per conto del preponente Problemi sono sorti invece nel rapporto fra mandato e mediazione. Quest’ultima, infatti, seppur disciplinata nel titolo dei singoli contratti, si caratterizza per l’indipendenza del mediatore rispetto alle parti che mette in relazione. Dunque, secondo la dottrina più recente, la mediazione “tipica” non sarebbe un contratto, ma piuttosto un contatto sociale qualificato, idoneo, per questo, a far sorgere obbligazioni reciproche. Tuttavia, nella pratica sempre più spesso si assiste al fenomeno in cui soggetti che si qualificano “mediatori” ricevono in realtà un incarico da una delle parti di procacciare affari. Recentemente, questi soggetti sono stati qualificati quali “mediatori atipici”. Tale “mediazione atipica” si avvicina a quella “tipica” nella misura in cui il mediatore atipico non compie solo un atto giuridico, come il mandatario “semplice”, ma mette il preponente in contatto con possibili contraenti; tuttavia, come detto, se ne allontana in quanto l’incaricato non mette in contatto soggetti rispetto ai quali è imparziale, ma agisce per conto di uno. Per inciso, l’incarico deve essere occasionale, altrimenti rientra nel contratto di agenzia. La giurisprudenza ha in ogni caso valorizzato i punti di vicinanza della mediazione “atipica” a quella “tipica”, ritenendo che il mediatore, anche atipico, abbia sempre l’obbligo di comunicare ad entrambe le parti le circostanze rilevanti per la conclusione del contratto, mantenendo dunque una posizione imparziale anche quando agisce su incarico di una delle due; inoltre, valorizzando il fatto che anche i mediatori atipici svolgono attività di procacciamento d’affari, le Sezioni Unite hanno ritenuto che anch’essi siano assoggettati all’obbligo di iscrizione all’albo dei mediatori.

S’è fin qui discorso della collaborazione giuridica regolata da contratti. Tuttavia, occorre prendere atto che talvolta fenomeni di cooperazione possono avvenire spontaneamente, senza un previo accordo. Si pensi al soggetto che, vedendo una casa in fiamme, chiama i Vigili del Fuoco: non può dirsi che egli l’abbia fatto in virtù di un mandato del proprietario della casa, che magari neppur conosce, ma l’ha fatto spontaneamente. Si esce dunque dall’area del contratto, per entrare nel campo di quegli atti volontari non contrattuali ma comunque fonte di obbligazione, noti nel diritto romano come “quasi contratti”. Tale categoria è stata nel codice del 1942 riassorbita nel più ampio genere del “altri atti o fatti idonei a produrre” obbligazioni ex art. 1173 c.c., ma conservano una propria normazione nel IV libro, dopo i contratti e prima del fatto illecito.

Così, gli artt. 2028 ss. normano la “gestione degli affari altrui”, ossia la condotta di chi, scientemente e senza esservi obbligato, assume la gestione di un affare di chi non sia in grado di provvedervi da solo. Trattasi dunque di un fatto giuridico, che fa sorgere un’obbligazione quasi ex contractu.   Parte della dottrina ha ricavato dal requisito della volontarietà la conseguenza che la negotiorum gestio sia per vero un negozio giuridico. Tuttavia, la dottrina maggioritaria ritiene che esso sia comunque un fatto giuridico, in quanto l’azione gestoria non deve essere spinta dalla consapevolezza e volontà dei suoi effetti giuridici. In altri termini, chi chiama i Vigili del Fuoco per salvare la casa altrui dall’incendio non lo fa perché vuole che ne sorgano le obbligazioni ex artt. 2030 e 2031 c.c., ma solo, appunto, per far spegnere il fuoco. Il requisito della volontarietà varrebbe piuttosto a distinguere la negotiorum gestio da altri istituti, in modo particolare dall’arricchimento privo di causa. Infatti, può parlarsi di gestione dell’affare altrui nella misura in cui il beneficio sia stato apportato con la volontà specifica di gestire l’affare, mentre se è stato arrecato per errore esso consisterà in un arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c.

Al requisito della volontarietà si accompagna quello della capacità. L’art. 2025 c.c. impone che il gestore abbia la capacità di contrattare. Tuttavia, parte della dottrina ritiene che la capacità di contrattare sia richiesta solo per il compimento di atti negoziali, mentre per attività non giuridiche basterebbe la capacità naturale: anche il bambino o l’interdetto possono chiamare i Vigili del Fuoco.

Perché possa parlarsi di gestione di affare altrui, inoltre, l’interessato non deve essere in grado di provvedervi da solo: è proprio nell’absentia domini il discrimen fra illecita ingerenza nella sfera privata di altri e la lecita gestione di affari: nessuno può sostituirsi ad un altro nelle sue faccende, a meno che, appunto, tale sostituzione non sia necessitata dall’impossibilità di provvedervi da solo. Si discute se l’absentia domini debba consistere in una vera e propria lontananza fisica o possa essere invece integrata dall’impossibilità di gestire di un interessato pur presente. Secondo la dottrina maggioritaria, è da preferire questa seconda ipotesi, nella misura in cui, per esempio, non può ritenersi illecita ingerenza accorrere per spegnere l’incendio quando il proprietario, intrappolato dalle fiamme, non riesca a provvedervi da solo. In ogni caso, non è lecita gestio quella avvenuta di fronte all’esplicito divieto dell’interessato. Tuttavia, la prohibitio domini non può essere contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume: per esempio, un genitore non può decidere di far morire di fame il bambino e, dunque, sarà valida gestione anche dar da mangiare al bambino denutrito quantunque il genitore non voglia. Dalla gestione dell’affare altrui sorge, per il gestore, l’obbligo di portarla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da solo e, per l’interessato, di tenere indenne il gestore delle obbligazioni assunte e delle spese fatte; tuttavia, perché sorgano le obbligazioni dell’interessato, è necessario che la gestione sia “utilmente iniziata”. Dunque, non è necessario che la gestione abbia raggiunto i risultati sperati, dovendosi, per esempio, tenere indenne dalle spese fatte per spegnere l’incendio quantunque le fiamme abbiano avuto infine il sopravvento. È comunque necessaria l’utilità, ma si discute se essa debba essere intesa in senso oggettivo o soggettivo, ossia se sia valida gestio il compimento di un atto che astrattamente risulta utile, ma in realtà non interessi al beneficiato: in altri termini, si pone il problema se il proprietario debba tenere indenne delle obbligazioni assunte e delle spese fatte chi abbia puntellato una casa pericolante rispetto alle cui sorti però era del tutto indifferente. Secondo parte della dottrina, l’utilità deve essere valutata in senso oggettivo, secondo altra parte in senso soggettivo. In secondo luogo, si è discusso se l’utilità debba essere esclusivamente dell’interessato o se il gestore possa perseguire, unitamente a quella dell’interessato, anche un’utilità propria. In altri termini, secondo questa seconda opzione, sarebbe valida gestio anche quella di chi accorra a spegnere l’incendio non solo per salvare l’abitazione altrui, ma anche per evitare che qualche tizzone appicchi il fuoco anche alla propria. Infine, ciò che caratterizza la negotiorum gestio come fonte di obbligazione quasi ex contractu è l’assenza di un’obbligazione precedente. Dunque, l’atto non deve essere stato compiuto in adempimento di un’obbligazione giuridica, e secondo altri neppure di una naturale; inoltre, non deve essere stato compiuto per spirito di liberalità, altrimenti trattandosi di donazione, almeno indiretta. L’assenza di obbligo preesistente distingue dunque la negotiorum gestio dal mandato. Tuttavia, come visto, il mandato permane quale paradigma della cooperazione giuridica e, dunque, è richiamato anche in tema di gestione dell’affare altrui. Innanzitutto, l’art. 2030 c.c. dispone che il gestore è soggetto alle obbligazioni che deriverebbero da un mandato. In secondo luogo, l’art. 2031 c.c. dispone che l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in suo nome: con ciò, il legislatore ripropone in tema di negotiorum gestio la dicotomia fra mandato con e senza rappresentanza, ammettendo che il gestore possa spendere il nome dell’interessato. Da ultimo, l’art. 2032 c.c. dispone che, in caso di ratifica dell’interessato, sorgono dalla gestione gli stessi effetti che sarebbero derivati dal mandato. Secondo parte della dottrina, tale norma è utile solamente allorquando la gestione difetti di qualche requisito, in quanto una gestione già perfetta in tutti i suoi elementi produce un ogni caso gli effetti del mandato ex art. 2030 c.c. Altra parte della dottrina ha invece sottolineato che la ratifica sarebbe comunque utile, in quanto, facendo sorgere tutti gli effetti del mandato e non solo le obbligazioni che ne derivano in capo al gestore, farebbe determinerebbe in favore del gestore il diritto al compenso, essendo il mandato naturalmente oneroso.