La nuova disciplina dettata  con   decreto legge del 31 maggio 2021  detto decreto semplificazione (titolo IV  artt. 47- 56) che , si spera, venga  convertita in legge dal Parlamento italiano senza troppe modifiche, appare a chi scrive  un   raro tentativo  di sintesi e di chiarezza, e, dunque,  un esempio da seguire  in una materia, come quella dei contratti di appalto caratterizzata, da sempre, dal sovrapporsi disordinato di norme non sempre coerenti fra di loro.

Va subito detto che la disciplina sopra richiamata  riguarda solamente la stipula dei contratti di appalto pubblico connessi ad investimenti  disposti nell’ambito  del Recovery Plan.   Pertanto l’urgenza e il rispetto della tempistica degli obblighi assunti sono considerati l’obiettivo primario. A tal fine  sono stati introdotti obblighi stringenti sia  per le stazioni appaltanti che  per le imprese  con riguardo alla  presentazione dei progetti, all’affidamento dei lavori e alla loro esecuzione. Nel contempo non si è rinunciato al rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione per la tutela salariale dei dipendenti, per il rispetto della parità di genere e per la sicurezza del lavoro.  Quanto alla legalità, oltre  al  controllo centralizzato  degli organi istituiti presso la presidenza del consiglio si sono gravate le  imprese aggiudicatarie dell’obbligo di predisporre specifici piani per evitare infiltrazioni criminali nelle attività di cantiere con  particolare  riguardo alla vigilanza sull’esecuzione  dei subappalti.

Si richiamano qui di seguito i seguenti principi:

  1. Gli operatori economici per poter partecipare alle procedure in evidenza devono produrre una relazione particolareggiata  (da inviare anche alle rappresentanze sindacali) in cui attestano nell’ambito della loro organizzazione aziendale  il rispetto della parità  di genere  garantendo  un congruo numero di giovani occupati giovanile  oltre che un razionale ed equilibrato utilizzo delle risorse. La relazione deve essere prodotta a pena di esclusione dalla gara. Se le imprese appaltanti si impegnano ad incrementare la quota riservata alle donne e ai giovani, la stazione appaltante può prevedere misure premiali che devono, in ogni caso, rientrare nelle Linee Guida predisposte dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge  (art. 47 – 48). Spetta comunque agli organi tecnici centrali istituiti presso la Presidenza del Consiglio di  monitorare costantemente le procedure di evidenza pubblica onde verificarne la tempistica ed efficienza.
  2. I contratti di appalto devono prevedere penali adeguate alla gravità della violazione e devono essere proporzionali all’importo complessivo dell’appalto. E’ fatto obbligo alla stazione appaltante di  disporre nel bando o nell’avviso di indizione della gara che, qualora i lavori finiscano prima della data prevista, è previsto un premio accelerazione determinato secondo i medesimi criteri indicati  per le penali. Inoltre, nel caso in cui non vengano rispettati i termini anche endoprocedimentali, previsti per l’esecuzione del contratto l’unità organizzativa  espressamente prevista nel contratto e  titolare del potere sostitutivo, deve esercitarlo escludendo l’impresa appaltante dalla titolarità dei lavori.  Il contratto di appalto acquista efficacia con la sua stipulazione e non trova per esso applicazione l’art. 32, comma 12 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. ( Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti).
  3. Ferme le proroghe degli affidamenti diretti previsti per i lavori sotto soglia dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 che sono stati prorogati fino al 30 giugno 2023, sono previste norme particolari  sia  per l’affidamento che per l’esecuzione di lavori afferenti  le procedure in evidenza adottate in relazione  gli investimenti finanziati, in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC. In particolare, la procedura negoziata è ammessa solo in casi di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili non  imputabili alla stazione appaltante. Negli altri casi sarà possibile disporre l’affidamento anche sulla base del solo piano di fattibilità ma il progetto esecutivo (con la specifica indicazione del prezzo finale) dovrà essere specificato  in sede di offerta o  dovrà essere comunque fornito entro cinque giorni dall’aggiudicazione per la sua approvazione.
  4. Per quanto attiene al subappalto delle opere, fino al 31 ottobre 2021 ne sarà possibile l’esecuzione per il 50 % dell’importo  dei lavori complessivi ma il subappaltatore dovrà dare le medesime garanzie dell’impresa appaltante sia per quanto attiene il trattamento economico e  la sicurezza dei dipendenti che con riguardo agli standards quantitativi e qualitativi delle prestazioni. Dal 1 novembre  2021 dovranno essere indicati nella determina a contrarre i lavori di competenza dell’aggiudicatario   rispetto a quelli eseguibili dal subappaltatore. Inoltre l’aggiudicatario  dovrà indicare i criteri in base al quale “rafforzare il controllo dell’attività di cantiere”  sia con riguardo sia alla prevenzione della sicurezza dei luoghi di lavoro che  ancora del rischio di infiltrazioni criminali. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido dell’adempimento delle obbligazioni previste dal contratto di subappalto
  5. E’ infine istituita la Banca nazionale dei contratti pubblici all’interno della quale è inserito il fascicolo virtuale di ciascun operatore economico e vi è obbligo di utilizzo della piattaforma digitale anche con riguardo alla stazione appaltante  (art. 53) L’Anac provvede alla conservazione  e disamina delle informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori  e garantisce,  attraverso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti (art. 53)