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Tizio, padre di Tizietto, da in comodato al figlio un immobile di sua proprietà perché lo destini a casa familiare. Tizietto vi abita per un congruo numero di anni insieme alla sua famiglia costituita dalla moglie Sempronia e dai figli minori fino a quando non si separa dalla moglie in via giudiziale. Nel corso del procedimento il giudice della causa assegna la casa familiare a Sempronia perché vi abiti insieme ai figli minori con affidamento congiunto anche a Tizietto.

Tizio, richiede a Sempronia il rilascio dell’immobile onde rientrare in possesso del bene di sua proprietà.

Il candidato assuma la difesa di Tizio redigendo parere in merito.

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I fatti oggetto di narrativa impongono di effettuare una accorta operazione di bilanciamento tra due distinti interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela: da un lato, il diritto assoluto di proprietà facente capo a Tizio, proprietario di un immobile concesso in comodato al figlio per la destinazione ad uso di casa familiare dopodiché assegnato in costanza di separazione giudiziale di Tizietto alla moglie Sempronia; dall’altro, il diritto inviolabile dell’interesse morale e materiale dei minori alla conservazione dell’habitat familiare.

Ai fini di un corretto bilanciamento tra i due interessi costituzionalmente tutelati rispettivamente agli artt. 42, II comma e  2 Cost. e per meglio comprendere se ed entro quali limiti è ammissibile la richiesta di Tizio al rilascio dell’immobile in questione, è opportuno accennare brevemente alla natura giuridica del contratto di comodato.

Il comodato d’uso è disciplinato dagli artt. 1803 e ss. c.c. da cui emerge ictu oculi il carattere reale della fattispecie in quanto trattasi di un contratto che si perfeziona con la mera consegna da parte del comodante di una cosa mobile o immobile affinché il comodatario se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Se, dunque, per il perfezionamento del contratto non è necessaria la materiale consegna della cosa essendo sufficiente anche il semplice mutamento del titolo della detenzione, lo schema causale tipico connaturato all’essenza del comodato presuppone, invece, la gratuità, caratteristica che lo contraddistingue rispetto al diverso contratto di locazione di un bene in cui viene pattuita una controprestazione.

Un’altra caratteristica peculiare del contratto di comodato consiste, inoltre, nell’obbligo gravante sul comodatario di restituzione alla scadenza del termine convenuto, o in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto ex art. 1809 c.c., cui corrisponde l’obbligo del comodante di non pretendere capricciosamente la restituzione anticipata della cosa.

Nel caso di specie, l’immobile, oggetto di concessione in comodato per essere adibito ad esclusivo uso di residenza familiare, viene assegnato giudizialmente a Sempronia in virtù del preminente interesse dei minori alla conservazione del luogo di residenza familiare. Tale diritto, frutto del riconoscimento di cui all’art. 337 sexies c.c. lungi dal considerarsi un diritto reale in quanto costituisce un diritto personale di godimento atipico in quanto ontologicamente subordinato al prioritario interesse della prole.

Ne consegue che una delle ipotesi in cui è possibile ravvisare il diritto alla restituzione di Tizio si concretizzi nell’ipotesi in cui venga meno quella medesima necessità familiare relativa ai figli minori o, se maggiorenni, non autosufficienti che ha legittimato il provvedimento di assegnazione dell’unità immobiliare adibita a residenza familiare, il quale provvedimento, peraltro, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile già concesso in comodato.

Inoltre, l’onere della prova in ordine alla perdurante destinazione familiare è a carico del coniuge separato comodatario e convivente con la prole, mentre spetterà a Tizio, che invocherà la cessazione del comodato, dimostrare il sopraggiungere del termine fissato per relationem e, dunque, l’avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all’uso familiare. Tale circostanza potrà essere invocata, ad esempio, nel caso in cui i figli abbiano già raggiunto la maggiore età e si dimostri il raggiungimento dell’autosufficienza economica come anche nel caso in cui Sempronia dovesse contrarre nuove nozze con la ricostituzione di un nuovo nucleo familiare.

Il secondo comma dell’art. 1809 c.c., in aggiunta, contempla un’ulteriore ipotesi di restituzione, invocabile dal comodante anche in costanza del permanente vincolo di destinazione ad relationem impresso al comodato e che si realizza nei casi in cui sia sopraggiunto un “urgente” e “imprevedibile” bisogno del comodante.

La nozione di urgente e imprevedibile bisogno deve far riferimento alla necessità del comodante  – su cui gravano i relativi oneri probatori – di appagare impellenti esigenze personali e non a quella di procurarsi meri utili, tramite una diversa opportunità di impiego del bene (Cass. sez VI, 3 settembre 2013 n. 20183).

Inoltre, il bisogno che giustifica la richiesta di restituzione di cui al II comma dell’art. 1809 c.c. non deve essere grave ma imprevisto, e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato, nonché urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili.

Ne consegue, secondo quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che “non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire di un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante – che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione – consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante” (Cass. S.U. 29 settembre 2014 n. 20448).

Dunque, alla luce dei suddetti riferimenti normativi e giurisprudenziali, non si esclude aprioristicamente il riconoscimento in capo a Tizio del diritto di procedere alla messa in mora della comodataria Sempronia citandola alla restituzione dell’immobile oggetto di comodato, in quanto l’ordinamento giuridico stabilisce una funzionalizzazione non assoluta bensì relativa del diritto di proprietà del terzo rispetto alla tutela dei diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o post coniugale.