Project Description
Tizio, in qualità di amministratore unico della società Alfa, committente di lavori di imbiancatura e gessatura svolti dalla ditta Beta, il cui AU è Caio, omette il controllo sulle misure di sicurezza dei dipendenti della società subappaltata e non impedisce che Mevio – dipendente della società Beta – cada dalle impalcature di cantiere, quest’ultime fornite dalla società Zeta di cui Sempronio è AU. A seguito della caduta Mevio decede.
Tratti tutti a giudizio per il reato di cooperazione nel reato di omicidio colposo, esamini il candidato le problematiche inerenti la sussistenza della colpevolezza di Tizio, Caio e Sempronio e la concorrente responsabilità amministrativa degli enti ad essi facenti capo
Viene richiesto di redigere parere motivato al fine di valutare la sussistenza della colpevolezza in capo agli amministratori unici di tre società, rinviati a giudizio per il reato di cooperazione nell’omicidio colposo, per la morte di un lavoratore avvenuta a seguito della caduta dalle impalcature del cantiere.
In via preliminare occorre fare delle precisazioni sulla cooperazione nel delitto colposo per poi prendere in esame, distintamente, le posizioni dei tre amministratori analizzando, in particolare, la sussistenza del nesso di causalità tra le loro condotte e l’evento morte realizzatosi per poi valutare, in conclusione, l’eventuale e concorrente responsabilità amministrativa degli enti ad essi facenti capo.
La cooperazione colposa è disciplinata dall’art. 113 c.p. il quale stabilisce, al primo comma, che quando, nel delitto colposo, l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone ciascuna di esse soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.
La cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più persone pongono in essere un’autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all’azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell’evento non voluto. Al riguardo, pur non richiedendosi il previo accordo, è necessaria la coscienza, da parte di ciascuna delle parti, dell’altrui partecipazione all’azione.
La consapevolezza della convergenza della propria condotta con quella altrui – senza ovviamente investire l’evento richiesto per l’esistenza del reato – costituisce, infatti, il legame psicologico tra le condotte dei concorrenti che caratterizza l’istituto della cooperazione distinguendolo dalla diversa tipologia di concorso di cause colpose indipendenti ex art. 41 c.p. nella quale, invece, più soggetti contribuiscono colposamente a cagionare l’evento senza la consapevolezza di contribuire alla condotta altrui. (Cass. pen. 15872/2008)
Per aversi cooperazione colposa ex art. 113 c.p. è necessario, infatti, accertare che vi sia stata confluenza coordinata e consapevole del comportamento dei singoli partecipanti laddove, invece, nel concorso di cause ex art. 41 c.p., la coincidenza delle singole azioni od omissioni è meramente fortuita.
Ai fini della configurabilità dell’elemento oggettivo la condotta di ciascun concorrente, per risultare rilevante ai sensi dell’art. 113 c.p., deve caratterizzarsi, quindi, per la violazione della regola cautelare e deve concretizzarsi, inoltre, per la presenza di un legame psicologico tra le condotte dei concorrenti nel senso che, ciascuno dei compartecipi, deve essere consapevole della convergenza della propria condotta con quella altrui senza però che tale consapevolezza investa l’evento richiesto per l’esistenza del reato.
Ciò posto in merito all’art. 113 c.p. nel caso di specie Tizio, amministratore unico della società Alfa (committente e, a sua volta, appaltatore) nel commissionare i lavori di imbiancatura e gessatura svolti dalla ditta Beta (subappaltata) aveva omesso il controllo sulle misure di sicurezza dei dipendenti della società Beta di cui Caio è amministratore unico. Mevio, lavoratore presso la società Beta, durante lo svolgimento di tali lavori, era caduto dalle impalcature del cantiere, fornite dalla società Zeta il cui amministratore unico è Sempronio, e a seguito di tale caduta era deceduto.
Ai fini della valutazione della sussistenza della colpevolezza dei tre amministratori occorre analizzare, distintamente, la loro posizione di garanzia, ex art. 40 co. 2 c.p., e il nesso di causalità tra le condotte omissive e l’evento morte.
L’art. 40 c.p. sancisce il principio per cui “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione” e, al secondo, comma prevede la clausola di equivalenza per cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
La titolarità di una posizione di garanzia, ex art. 40 co. 2 c.p., tuttavia, non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, in quanto il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica) sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio) sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso in concreto realizzatosi. (Cass. pen. 32216/2018).
Nel caso de quo Tizio, amministratore della società committente, anzitutto, è titolare di un’autonoma posizione di garanzia e, pertanto, può essere chiamato a rispondere della morte del lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una colpevole omissione ossia quella di verifica delle misure di sicurezza apprestate per i dipendenti della società subappaltata Beta.
Il d.lgs. n. 81 del 2008, infatti, predispone, al fine di tutelare la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, agli artt. 90 e ss. una serie di obblighi in capo al committente, definito all’art. 89 come “il soggetto per conto del quale l’intera opera è realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”, tra i quali la designazione di un coordinatore della progettazione e un coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il primo, ai sensi dell’art.91, dovrà redigere un piano di sicurezza e coordinamento mentre il secondo dovrà verificare ai sensi dell’art.92 l’attuazione di tale piano.
Nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d’appalto, come ribadito più volte anche dalla giurisprudenza, “il committente è costituito come corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7 D.lgs. 626/1994.” (Cass. 1825/2008).
Il committente, inoltre, anche nel caso di subappalto (come nel caso in esame), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.
La giurisprudenza, inoltre, ha specificato che qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia infortunistica con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine. E, proprio sulla base di tale principio, la Corte di Cassazione ha escluso che potesse andare esente da responsabilità il committente che aveva omesso di attivarsi per prevenire il rischio, non ritenuto specifico bensì generale, di caduta di un operaio. (Cass. 12228/2015).
Quanto a Caio, amministratore unico della società Beta, società subappaltata, quest’ultimo è parimenti titolare di una posizione di garanzia e responsabile, in qualità di datore di lavoro di Mevio, per non aver adottato tutte le misure atte a prevenire il rischio di infortuni.
In forza della disposizione generale di cui all’art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro con l’ovvia conseguenza che – ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela – l’evento lesivo gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 co. 2 c.p.
Il datore di lavoro ha, infatti, il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l’opera. (Cass. pen. 45016/2008).
Alla luce delle predette considerazioni Tizio e Caio, quindi, potranno effettivamente essere accusati per cooperazione ex art 113 c.p. nell’omicidio colposo ex art. 589 c.p. di Mevio in quando come titolari di autonome posizioni di garanzia con la loro condotta omissiva hanno determinato il verificarsi dell’evento morte.
Come specificato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, infatti, qualora, come nel caso di specie, vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è destinatario, per intero, dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge e, di conseguenza, l’omessa applicazione di una cautela infortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Cass pen. 6507/2018).
Quanto, invece, all’amministratore unico Sempronio, ai fini della sussistenza della colpevolezza, dovrà in concreto valutarsi se le impalcature fornite presentavano o meno dei vizi o dei difetti che abbiano concorso alla causazione dell’evento oppure se vi sia stata un’istallazione errata dell’impalcatura.
Occorre rilevare, inoltre, che nessuno degli amministratori, potrebbe invocare il principio di affidamento.
In tema di responsabilità per i reati colposi, infatti, vale il principio di affidamento in forza del quale il soggetto titolare di una posizione di garanzia, come tale tenuto giuridicamente a impedire la verificazione di un evento dannoso, può andare esente da responsabilità quando questo possa ricondursi alla condotta esclusiva di altri, contitolare di una posizione di garanzia, sulla correttezza del cui operato il primo abbia fatto legittimo affidamento. Il principio di affidamento, tuttavia, non è invocabile sempre e comunque, dovendo contemperarsi con il concorrente principio della salvaguardia degli interessi del soggetto nei cui confronti opera la posizione di garanzia (come, nel caso in esame, del lavoratore garantito dal rispetto della normativa antinfortunistica).
In altri termini non può invocarsi legittimamente l’affidamento nel comportamento altrui quando colui che si affida sia già in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all’omissione: laddove, infatti, anche per l’omissione del successore si produca l’evento che una certa azione avrebbe dovuto o potuto impedire, l’evento stesso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento. (Cass. pen. 35827/2013).
Ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra le condotte degli amministratori nel giudizio di merito, il giudice, inoltre, dovrà valutare anche la condotta del lavoratore.
È necessario puntualizzare, tuttavia, che l’eventuale imprudenza del lavoratore Mevio non eliderebbe, comunque, il nesso di causalità allorché l’incidente si sia verificato a causa del lavoro svolto e per l’inadeguatezza delle misure poste a tutela dell’incolumità dei lavoratori.
Dal momento, infatti, che le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua negligenza imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale del destinatario dell’obbligo di adottare misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute che sia del tutto imprevedibile ed inopinabile.
Peraltro, in ogni caso, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. (Cass. en. 16422/2007).
Quanto, invece, all’ente il d.lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
L’ente, secondo il disposto di cui all’art. 5, è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. L’ente, quindi, non risponde se le persone indicate dall’art. 5 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Ciò posto l’art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 stabilisce che nel caso del verificarsi del delitto di cui all’art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si applica all’ente la sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote. E, nel caso di effettiva condanna, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
La giurisprudenza ha specificato che in tema di responsabilità da reato dell’ente in conseguenza della commissione di delitti di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ricorre il requisito dell’interesse dell’ente quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica. Ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa. Pur non volendo il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente.
Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l’ente quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, anche in questo caso ovviamente non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della stesa con conseguente massimizzazione del profitto. (Cass. pen. 2544/2015).
Nel caso di specie, quindi, il giudice, ai fini della responsabilità amministrativa delle tre società, dovrà in verificare, in concreto, la sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente, così come specificato dalla giurisprudenza di legittimità e se, cioè, il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui al d.lgs. 81 del 2008 sia stato un evento eccezionale imputabile alla condotta omissiva del direttore di cantiere che avrebbe omesso di rispettare le cautele imposte dall’ente attraverso la propria organizzazione. Andrà, inoltre, verificato se vi era stata la nomina del responsabile della sicurezza e se erano state impartite tutte le corrette raccomandazioni al direttore di cantiere circostanze, queste, costituenti prova liberatoria a carico dell’ente.
In conclusione Tizio e Caio potranno effettivamente essere accusati di cooperazione colposa ex art. 113 c.p. nell’omicidio colposo ex art. 589 c.p. di Mevio. Ai fini della sua colpevolezza di Sempronio, invece, il giudice dovrà valutare, in concreto, i possibili vizi inerenti le impalcature dalle quali Mevio è caduto.
Quando, invece, alle società dovranno in concreto verificarsi la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 e