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Proviamo ad aggiornare alcuni argomenti del programma del concorso in Magistratura di diritto civile in maniera sistematica partendo dai primi capitoli del vostro manuale, le situazioni giuridiche soggettive
Cominciamo dall’ONERE
L’onere va innanzi tutto tenuto distinto dalle altre sistuazioni giuridiche passive del rapporto giuridico quali il dovere, l’obbligo e la soggezione perchè si tratta di un obbligo finalizzato all’esercizio di un diritto e incombe su chi ne è titolare. In questi casi la legge attribuisce al soggetto un potere che è condizionato all’esercizio di un determinato comportamento.
Completamente diverso dall’ONERE è l’onere della prova che è una regola di giudizio (concetto processuale ) e si sostanzia nell’obbligo di dare dimostrazione del proprio diritto nel caso in cui lo si voglia azionare in giudizio. L’ultima giurisprudenza ha statuito, ad esempio, in tema di onere della prova, che per il riconoscimento di una servitù prediale di passaggio occorre dimostrare un quid pluris rispetto alla susistenza in fatto di un peso gravante sulla servitù servente. Ecco la massima: In materia di proprietà, il requisito dell’apparenza della servitù necessario ai fini dell’acquisto di essa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.) si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l’esistenza del peso gravante sul fondo servente in guisa da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un onere preciso a carattere stabile, per cui ai fini dell’apparenza di una servitù di passaggio, non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, nel senso che è necessario un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù. Ne consegue che per usucapire il diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente (seppure, prima ancora, pure necessaria) l’evidenza dell’inequivoco collegamento funzionale tra l’opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 25/10/2023, n. 29555). In questo caso la Cassazione ha dettato un principio di diritto processuale riempendo di contenuto l’azione di accertamento del riconoscimento di un diritto reale sostanziale.
L’onere viene chiamato MODO quando attiene alle modalità con cui deve essere ricevuta una liberalità. Dal punto di vista sistematico non fa parte della causa del negozio e non ne costituisce un corrispettivo . Il modo si sostanzia, di solito, in una clausola accessoria che impone al beneficiario della liberalità un determinato dovere di condotta o di astensione; si può pertanto apporre esclusivamente ad un negozio di liberalità come la donazione modale. Quest’ultima va tenuta distinta dalla semplice raccomandazione o desiderio che il donante o il testatore possono esprimere nel contesto del negozio stesso. Il modo va distinto dalla condizione sospensiva in quanto non produce un obbligo a carico di una persona e non sospende l’efficacia del negozio. Ecco una delle ultime sentenze della Corte di Cassazione: in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l’essenza di atto liberalità della donazione; stabilire se l’onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un “modus” limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all’interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima, tenuto conto del “nomen iuris” utilizzato per il contratto, dell’indeterminatezza e genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto l’adempimento dell’obbligazione assistenziale) (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/10/2021, n. 28857)
L’onere reale è un dovere che insiste sul soggetto che ha una specifica relazione con la cosa. Si distingue dalla obbligazione propter rem perchè essa si sostanzia in un debito pecuniario che si trasferisce in capo all’avente causa del soggetto titolare dell’obbligazione nel caso in cui questa sia strettamente connessa alla cosa ( cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 16/02/2022, n. 49: L’obbligazione relativa al pagamento del contributo di costruzione ha natura personale e non costituisce un onere reale né rappresenta un’obbligazione “propter rem”, cioè un debito pecuniario che si trasferisce, automaticamente e forzosamente, su coloro che subentrano nella proprietà dell’area trasformata o edificata per effetto del rilascio della concessione qualora, all’atto del rilascio stesso, il contributo non sia stato in tutto o in parte assolto. Sia gli oneri reali che le obbligazioni “propter rem” costituiscono, infatti, figure tipiche e devono considerarsi un “numerus clausus”: la loro esistenza deriva, cioè, esclusivamente, da specifiche norme, civilistiche o pubblicistiche, le quali prevedono che il soggetto passivo dell’obbligazione sia o divenga colui che del bene è o diviene proprietario o, talvolta, possessore e nessuna disposizione in tal senso è possibile rinvenire nella disciplina urbanistica ed edilizia.
L’istituto dell‘ONERE REALE riveste negli ultimi anni grande attualità in quanto la Corte di legittimità riconduce proprio all’onere reale gli obblighi che sorgono sui proprietari delle aree inquinate che siano rimasti incolpevoli dell’inquinamento. Ecco la massima: “Il soggetto su cui grava l’obbligo di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è prima di tutto il responsabile della situazione di inquinamento, in seconda battuta, qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi necessari vengono comunque realizzati d’ufficio dal Comune o, in subordine, dalla Regione, con privilegio immobiliare sulle aree bonificate per il recupero delle spese, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Per cui il proprietario, non responsabile della violazione, non ha l’obbligo di provvedere direttamente alla bonifica, ma solo l’onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare. Ciò premesso, va confermato che il detto onere reale ricade sulle “aree inquinate” e che le spese per le quali l’ente può avvalersi del privilegio speciale immobiliare sono (solo) quelle “sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate“.Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/05/2023, n. 14798