Con sentenza n. 19597 del 18/9/2020 (Rv. 658833-01, 658833-02 e 658833-03) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso sulla questione riguardante la riferibilità della disciplina antiusura agli interessi moratori  risolvendola affermativamente. Hanno quindi affrontato la questione inerente la determinazione usuraria degli interessi in questione avendo riguardo alle modalità della loro rilevazione.

La Corte ha in primo luogo ribadito che il carattere dell’usurarietà è riscontrabile anche negli interessi moratori dal momento che la disciplina antiusura, e’ volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto. Per la sua determinazione valgono i seguenti principi:

  1. Nel caso di mancata ricomprensione degli interessi moratori nel Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) (che rappresenta la base di calcolo del tasso-soglia di cui all’art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996, ed è attualmente determinato in base alla rilevazione dei tassi dei soli interessi corrispettivi) bisognerà incrementare tale ultimo tasso della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti dai decreti  ministeriali di settore
  2. Laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.

Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, primo comma, c.c..

Nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio”.

Ulteriori principi di diritto affermati dalla Cassazione riguardano

  1. I contratti di finanziamento in relazione ai quali l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo, nel secondo alla valutazione di usurarietà dell’interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento+
  2. Il principio dell’onere della prova ai sensi ai sensi dell’art. 2697 c.c., impone al debitore che intenda dimostrare l’entità usuraria degli  interessi moratori  di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”.