I diritti soggettivi sono, come è noto, quei diritti di cui è titolare il soggetto attivo del rapporto giuridico il quale lo esercita nei confronti del soggetto passivo (che può essere indifferenziato o specifico) attraverso le facoltà che vi sono contenute. (esempio il diritto di proprietà viene esercitato erga omnes attraverso l’apposizione dei confini (art. 841 c.c.). L’acquisto di un diritto soggettivo può avvenire in vari modi ed in più momenti. In quest’ultimo caso si può verificare la situazione giuridica che chiamiamo aspettativa la quale si verifica tutte le volte in cui alcuni elementi della fattispecie di acquisto del diritto non si sono verificati ma si verificheranno in un secondo momento. La situazione sopra descritta è anche detta a formazione progressiva. Alcuni diritti soggettivi si ricollegano ad una specifica qualità della persona e formano lo status che può essere pubblico o privato. Infine il diritto soggettivo può essere, in taluni casi, esercitato nell’interesse di un soggetto terzo e prende il nome di potestà.
L’esercizio del diritto soggettivo può essere assoluto, erga omnes o relativo, a seconda se sia esercitato nei confronti di tutti o nei riguardi di uno specifico soggetto passivo. Nel primo caso si parla di diritto soggettivo assoluto, nel secondo di diritti relativi. Tipici diritti assoluti sono i diritti reali i quali descrivono una relazione particolareggiata del soggetto attivo con la cosa imponendo agli altri consociati di astenersi dall’impedire la loro pacifica fruizione. Il rovescio del diritto reale è perciò il dovere negativo di astensione.
Alcuni diritti soggettivi vengono detti potestativi perchè attribuiscono ad un soggetto un potere finalizzato alla realizzazione di un suo interesse e determinano la soggezione del soggetto passivo di fronte al suo esercizio; da non confondere con il diritto potestativo è la condizione meramente potestativa che è nulla ai sensi dell’art. 1355 c..perchè subordina l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo alla mera volontà di un soggetto senza che ad essa sottitenda il raggiungimento di una finalità di interesse degna di tutela.
Esempi di diritti potestativi nel nostro ordinamento non sono pochi. Sono tutti caratterizzati dalla soggezione del soggetto passivo di fronte al corrispondente potere del soggetto attivo che deve però dimostrare l’esistenza all’esercizio di un concreto interesse al suo esercizio. Così:
Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre che l’interessato provi che dal distacco deriverà una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell’impianto centrale stesso: segnatamente che da tale disattivazione non derivi né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/09/2023, n. 26185)
Il diritto potestativo di continuazione del rapporto di lavoro in caso di recesso nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il quale comporta l’obbligo del preavviso avente efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso. L’emolumento è dunque dovuto a prescindere dalla prova di qualsivoglia danno per il sol fatto dell’intimazione del recesso.
Il diritto potestativo di affrancazione del fondo enfiteutico in capo all’enfiteuta che prevale sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la particolare gravità dell’inadempimento dell’enfiteuta che aveva abusivamente edificato sui terreni ricevuti in concessione dal P.A., per una finalità speculativa) Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/06/2023, n. 16724
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.