L’analisi del regime giuridico delle società tra professionisti ed, in particolare delle società tra avvocati, non può prescindere dal riferimento ai caratteri essenziali e alla natura giuridica del contratto di società.

Non è revocabile in dubbio che sotto il profilo contrattuale le società debbano, ormai, inquadrarsi nella più ampia categoria degli enti associativi o con comunione di scopo, perfezionandosi il contratto di società, secondo il combinato disposto degli artt. 1321 e 2247 c.c., con l’accordo tra due o più persone che conferiscono beni o servizi  di qualsiasi natura per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, ferma restando la possibilità di perseguimento di scopi mutualistici o consortili.

Orbene, dalla definizione fornita dall’art 2247 c.c. emerge il carattere essenzialmente unitario dell’oggetto sociale rappresentato dell’esercizio comune dell’attività economica: tale connotazione scaturisce dalla fisiologica assenza nel contratto associativo del principio di sinallagmaticità che contraddistingue, invece, i contratti di scambio, e in virtù del quale prestazione e controprestazione sono destinate a scambiarsi tra loro secondo un rapporto di corrispettività.

La mancanza del nesso sinallagmatico si giustifica proprio in ragione dell’ontologica strumentalità del contratto sociale rispetto all’oggetto sociale per cui l’avvenimento che soddisfa l’interesse dei contraenti può dirsi unitario.

Ulteriori elementi di distinzione tra i contratti associativi e quelli di scambio risiedono, inoltre, nella struttura potenzialmente aperta dei primi rispetto ai secondi – per cui il numero delle parti può liberamente variare nel corso del rapporto sociale senza che si abbia scioglimento del contratto originario e di volta in volta stipulazione di un nuovo contratto – nonché nel carattere strumentale e non finale delle situazioni originate dal contratto poiché la sua funzione non si esaurisce con l’esecuzione dell’oggetto sociale, cosiddetto scopo mezzo, ma fissa le basi organizzative per un’attività potenzialmente duratura nel tempo. Ciò, pertanto, conferisce al contratto sociale la natura di un contratto di durata.

Con particolare riferimento allo scopo mezzo della società, sebbene non sia agevole inquadrare i caratteri minimi costanti sul piano soggettivo a causa del diverso ampliamento riconosciuto ai poteri del singolo a seconda che si tratti di società di persone o di capitali, è possibile invece fissarli dal punto di vista oggettivo grazie al criterio di imputazione formale. Ed invero, perché un’attività economica possa dirsi comune a più soggetti è necessario che sia il risultato che il modus operandi siano giuridicamente imputabili al gruppo in quanto tale prima che ai singoli membri.

Il criterio di imputazione formale consente, inoltre, di distinguere il fenomeno societario da altri fenomeni associativi come ad esempio l’associazione in partecipazione ex art. 2549 cc – contratto in cui l’associante attribuisce all’associato la partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari dietro il corrispettivo di un determinato apporto- fattispecie in cui i singoli atti di impresa possono e debbono essere posti in essere solo in nome dell’associante e solo a quest’ultimo sono giuridicamente imputabili, restando l’attività di impresa propria ed esclusiva dell’associante.

La nascita del nuovo ente giuridico – società pone però non poche difficoltà soprattutto quando l’attività sociale sia già iniziata venendosi così ad instaurarsi la fitta rete di rapporti con i terzi. Sebbene sia costituita dai soci la società, in quanto soggetto giuridico autonomo, deve contemporaneamente essere tenuta distinta dalla persona dei soci e al fine di contemperare le esigenze di certezza dei traffici economici con quelle di tutela, il legislatore ha all’uopo predisposto due tecniche legislative: quella della personalità giuridica e dell’autonomia patrimoniale.

Ebbene, dal punto di vista formale è pacifico – con particolare riguardo alle società di capitali – che la società è posta in una situazione di alterità soggettiva rispetto ai soci e di conseguenza gode di una piena e perfetta autonomia patrimoniale: in altri termini, il patrimonio sociale è giuridicamente autonomo rispetto al patrimonio dei singoli soci e siffatta autonomia preclude ai creditori personali di questi ultimi di avanzare pretese e soddisfarsi sullo stesso. Ciononostante, l’espediente legislativo della personalità giuridica non esclude sempre e comunque la responsabilità diretta dei soci la quale, pertanto, deve qualificarsi, proprio in virtù del principio di imputazione formale di cui si è detto, come ipotesi eccezionale di responsabilità per debito altrui. Si osserva che quantunque sia ancora diffusa la tendenza ad applicare il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta e il suo corollario della personalità giuridica alle sole società di capitali, si condivide la tesi di quella parte della dottrina minoritaria che è concorde nel ritenere che sul piano prettamente formale un fenomeno simile sia presente anche nelle società di persone sebbene il regime della responsabilità dei soci sia differente sul piano sostanziale: i dati normativi, infatti, ed in particolare gli artt. 2266 e 2659 c.c. disciplinanti rispettivamente la rappresentanza e la trascrizione degli acquisti immobiliari depongono favorevolmente in tal senso riconoscendo  anche le società di persone quali autonomi centri di imputazione. Inoltre i soci delle società di persone sono bensì responsabili illimitatamente e solidalmente ma godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale e solo qualora questo sia insufficiente i creditori della società possono agire esecutivamente contro il singolo socio, ferma restando l’azione di regresso di quest’ultimo verso gli altri soci.

Il principio di autonomia patrimoniale, inoltre, oltre a fungere da discrimine tra le società di persone e quelle di capitali, consente anche di distinguere le società dall’istituto della comunione. Secondo l’art. 2270 c.c., infatti, il patrimonio sociale non è aggredibile dai creditori personali dei soci a differenza di quanto contemplato nella disciplina della comunione. Il singolo socio, inoltre, non può provocare a sua discrezione lo scioglimento anticipato della società con la conseguente divisione del patrimonio sociale né può liberamente servirsi delle cose sociali per fini estranei all’attività programmata ex art.2256 c.c., possibilità invece riconosciute ai titolari della comunione i quali possono chiederne in ogni momento lo scioglimento e servirsi della cosa comune nel rispetto del solo limite della naturale destinazione del bene. L’art. 2248 c.c., tra l’altro, non impone alcuna incompatibilità tra il godimento dei beni e l’attività produttiva vietando semplicemente la costituzione di società di mero godimento: alla luce del divieto sono, pertanto, da considerarsi certamente illegittime le cosiddette società immobiliari di comodo le quali esauriscono la loro attività nel concedere in locazione ai soci o ai terzi gli immobili conferiti dai soci stessi senza offrire alcun servizio collaterale aggiuntivo al solo fine di eludere la disciplina fiscale.

In riferimento ancora all’oggetto sociale si rende necessaria un’ulteriore precisazione: l’attività sociale, di regola, presenta tutti i caratteri tipici dell’attività di impresa: è, dunque, attività economica produttiva ed esercitata in modo professionale ed organizzato. Sennonché ad un’attenta lettura dell’art. 2247 c.c. si osserva che il legislatore non ha effettuato alcun riferimento al requisito dell’impresa, espressamente richiamato, invece, nella disciplina dell’imprenditore individuale ex art. 2082 c.c. Il mancato richiamo conferma, pertanto, la piena ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico di fenomeni societari privi del requisito dell’attività di impresa, tra i quali costituisce sicura espressione la società tra professionisti.

Di conseguenza, ancorché siano certamente inquadrabili tra le attività economiche, le prestazioni d’opera intellettuale possono svolgersi mediante l’utilizzo di strutture organizzative di tipo societario che siano congeniali all’esercizio della professione in forma associata. E’ opportuno, premettere brevemente che le società tra professionisti non vanno confuse con fenomeni apparentemente analoghi, come l’incarico congiunto, le società di mezzi, società di engineering e quelle di revisione: nel caso di incarico congiunto non si genera alcuna società perché si è in presenza di due autonome e distinte attività professionali in virtù delle quali ciascun professionista, sia pur coordinandosi con il collega, si impegna ad eseguire personalmente la propria prestazione intellettuale, rispondendo personalmente del proprio operato ed avendo diritto ad un proprio distinto compenso; le società di mezzi, invece, sono vere e proprie società commerciali: esse vengono costituite esclusivamente per l’acquisto e la gestione comune di beni strumentali all’attività individuale dei professionisti; infine, le società di servizi imprenditoriali offrono prestazioni strumentali rispetto al servizio offerto dalla società per cui,  nel caso,  ad esempio,  delle società di engeenering i contratti stipulati da tali società con i committenti eccedono i contenuti del contratto d’opera intellettuale e rientrano nello schema dell’appalto di servizi.

Il fenomeno delle società tra professionisti non è esente da profili di criticità soprattutto perché la disciplina che si è evoluta nel corso del tempo ha lasciato non poche lacune in un quadro in cui si rendeva necessario rendere compatibile quanto più possibile la disciplina societaria con quella del contratto d’opera intellettuale.

Passando alla disamina della disciplina del contratto d’opera intellettuale, è noto che un limite inderogabile è rappresentato dal carattere rigorosamente personale della prestazione d’opera intellettuale sancito dall’art. 2232 c.c.

In effetti, tale principio impone al professionista di eseguire personalmente l’incarico assunto sulla base dell’intuitu personae con il cliente e, pur consentendogli di avvalersi di ausiliari e sostituti, puntualizza che questi ultimi debbano operare sempre sotto la sua direzione e responsabilità. Il carattere rigoroso e inderogabile del principio sopra indicato ha posto sin da subito il problema della compatibilità dell’intuitus che è alla base del conferimento di un incarico professionale con le caratteristiche di un ente impersonale quale la società.

L’esigenza di compatibilità si pose soprattutto in riferimento alle cosiddette professioni protette, ovvero quelle professioni il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in appositi albi e non anche alle professioni non protette,  pacificamente considerate, se esercitate in forma associata, alla stregua di imprese commerciali in quanto produttrici di servizi e dunque passibili di assoggettamento alla procedura fallimentare. Estendendo tale riconoscimento alle professioni protette, la giurisprudenza temeva la spersonalizzazione delle prestazioni d’opera intellettuale con conseguenze di non poco rilievo sul regime della responsabilità dei soci e della società.

Per comprendere il regime giuridico della responsabilità patrimoniale nella società tra avvocati,  che altro non è che una species di società tra professionisti,  è opportuno ripercorrere brevemente il lungo iter legislativo di modifica della disciplina.

In passato le società tra professionisti erano disciplinate dalla legge 1815/1939 il cui art. 1 prevedeva che le persone munite di idoneo titolo di abilitazione che intendessero associarsi per l’esercizio della professione dovessero usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.”; mentre, l’art. 2 vietava ogni forma di esercizio associato delle professioni intellettuali diversa da quella prevista dall’art. 1. L’evoluzione della prassi e le sollecitazioni dell’Unione Europea condussero nel 1997 ad una parziale abrogazione della disciplina ed in particolare dell’art 2., senza però che il governo delegato emanasse successivamente un regolamento per fissare i requisiti per l’esercizio in forma societaria delle attività previste dall’art. 1. Nelle more con il d.lgs. n. 96/2001 venne ammessa la costituzione delle società tra avvocati per dare attuazione alla direttiva 98/5/CE volta a facilitare il libero esercizio della professione di avvocato nell’ambito dell’Unione Europea.

In quell’arco temporale di riferimento essa rappresentava, dunque, l’unica deroga al divieto di costituzione di società tra professionisti. Dalla disciplina sull’atto costitutivo si desume che l’oggetto sociale della società tra avvocati consiste nell’esercizio comune esclusivo dell’attività professionale dei soci i quali svolgono attività di rappresentanza, difesa in giudizio, assistenza, consulenza legale e le altre attività collegate alla professione operando sotto una ragione sociale costituita dal nome e titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno di essi. La registrazione nell’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società è improntata al regime della pubblicità notizia e tutti i soci devono essere in possesso dei titoli abilitativi oltre ad osservare le norme e il codice deontologico dell’ordine forense.

Solo più tardi, alla disciplina specifica prevista per le società tra avvocati è stata affiancata la Legge di Stabilità n. 183/2011 che ha abrogato definitivamente la legge 1815/1939 riconoscendo anche alle professioni protette diverse da quelle di avvocato la possibilità di essere esercitate in forma societaria secondo i parametri regolati dai titoli V e IV del libro V del codice civile. In particolare l’art. 10 della legge n. 183 del 2011, con specifico riferimento alla società tra avvocati, contiene al comma 9 una clausola di salvaguardia che garantisca la covigenza di entrambe le discipline: la prima contenuta nel comma 4 dell’art. 10 della legge 183/2011 e la seconda riferita alla società di avvocati prevista dal d. lgs. 96/2001. Tuttavia il legislatore si è limitato a dettare semplicemente disposizioni di principio, demandando anche in questo caso l’attuazione delle materie non espressamente disciplinate dalla legge (come quella controversa e relativa alla responsabilità diretta del socio) ad un regolamento governativo, delega poi avvenuta con il regolamento di attuazione del 2013. La legge di stabilità ha comunque ribadito e fornito dei contributi importanti per l’individuazione di alcuni principi generali applicabili sia alle società tra professionisti che a quelle tra avvocati. Tra questi: il principio di esclusività della prestazione per cui il socio professionista non può partecipare ad altre società tra professionisti; il principio di esclusività dell’oggetto sociale, in virtù del quale l’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio dell’attività in via esclusiva, nonché il principio di individuazione del professionista incaricato ex art 10 comma 4 lett. c, di importanza dirimente, secondo cui il cliente ha il diritto di chiedere che la prestazione sia eseguita da un determinato socio di sua fiducia tra l’altro già previsto dall’art. 24 del d.lgs.96/2001.

Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, intanto, è intervenuta la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, la legge 247/2012 poi modificata dall’art. 1 della legge n. 124 /2017 che vi ha inserito una nuova disposizione, l’art. 4 bis che, attualmente, come ha chiarito la Cassazione in una recente pronuncia, può considerarsi norma speciale e, pertanto, prevalente sia sulla anteriore e generale disposizione dell’art. 10 legge n.183/2011 e parimenti sulla disciplina di cui agli art. 16 e ss del d.lgs n. 96/2001.

La modifica integrativa, ferme restando le disposizioni precedenti in quanto compatibili, conferma la liceità  delle società tra professionisti nella forma di società di persone, di capitali o cooperative; vieta la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust e per interposta persona e prevede che i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venir meno di quest’ultima condizione  è causa di scioglimento della società con conseguente cancellazione dall’albo da parte del consiglio dell’ordine, salvo che la stessa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. È previsto, poi, che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale.

Il lavoro di ricostruzione del regime giuridico sulla responsabilità dei soci e della società si potrà ora effettuare procedendo ad analizzare, attraverso gli strumenti normativi elencati, tutte le situazioni giuridiche soggettive coinvolte nel rapporto contrattuale. Dal punto di vista soggettivo è evidente che lo schema contrattuale presenta una fattispecie trilaterale in cui vengono in rilievo non solo la posizione dei soci professionisti ma anche quella della società e del cliente.

Dal combinato disposto dell’art. 10 comma 4 lett. C della legge 183/2011 così come anche dell’art. 24 comma 1 del d. lgs. N. 96/2001 è da ritenersi pacifico che nel momento in cui il cliente conferisce l’incarico professionale ad una società tra professionisti o tra avvocati il contratto d’opera professionale viene ad instaurarsi tra il cliente e la società e non tra il cliente e il professionista.

Del resto, ciò è desumibile dalla stessa ratio della innovatività della disciplina che trae origine dalla necessità di individuare un soggetto autonomo che appaia come professionista proprio verso l’esterno nei rapporti con i clienti altrimenti non avrebbe ragione di concepirsi l’esercizio societario della professione. Inoltre, le motivazioni di fondo che sottendono all’attribuzione della titolarità del rapporto d’opera in capo alla società devono ravvisarsi nel fatto che, diversamente opinando, la società finirebbe per essere degradata a mera intermediaria professionale, alla stregua di quanto accadrebbe in un rapporto d’agenzia e tale conclusione non sarebbe compatibile con la ratio della norma.

Il riconoscimento in capo alla società del rapporto contrattuale si desume, inoltre, anche dall’obbligo incombente sulla stessa di stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni cagionati ai clienti nell’esercizio dell’attività professionale.

Detto ciò, va ora ricostruito il momento in cui si perfeziona il contratto d’opera professionale. Orbene, esso è stato individuato nel momento in cui avviene la comunicazione del nominativo del professionista al cliente e, anche nell’ipotesi in cui non sia reso noto, l’intuitus si ritiene sia  riferibile comunque alla società.

Ammettere che parte del contratto d’opera professionale sia un ente impersonale ha provocato, poi, un’ulteriore conseguenza giuridica che si sostanzia nella scissione tra l’imputazione giuridica dell’attività e l’esecuzione del mandato da parte del professionista.

Dalla sintesi complessiva della disciplina esaminata si può convenire che le esigenze di compatibilità tra le situazioni giuridiche soggettive in gioco rispetto alla disciplina specifica del tipo societario prescelto ha imposto un necessario adattamento del principio della personalità della prestazione mitigandolo in alcuni suoi aspetti: questo finirebbe per subire, pertanto, una sorta di relativizzazione nel senso che non consisterebbe più nella coincidenza degli elementi dell’imputazione e dell’esecuzione ma nel senso più tradizionale di vincolo all’esecuzione diretta della prestazione e nel diritto del cliente di scegliere il professionista che vuole incaricare.

Un suo corollario, valevole, dunque, sia per le società tra professionisti che tra avvocati e a prescindere dal regime patrimoniale delle stesse, può essere certamente considerato il principio di individuazione del professionista incaricato della prestazione di cui si è accennato: le esigenze di tutela del cliente impongono che quest’ultimo abbia il diritto di chiedere che la prestazione sia eseguita da un particolare socio professionista di sua fiducia, procedendo la società stessa, in mancanza di designazione, alla comunicazione per iscritto di un nominativo prescelto.

L’atto di individuazione del cliente ha per molto tempo fondato la tesi di chi sosteneva con riferimento alla responsabilità diretta del professionista che quest’ultima fosse di natura contrattuale.

In verità, l’atto di designazione del professionista socio esecutore lungi dall’avere natura consensuale giacchè non è un atto idoneo a produrre obbligazioni in quanto mero atto unilaterale, frutto della manifestazione di volontà del cliente.

Inoltre, attribuire natura contrattuale all’atto di designazione equivarrebbe a sacrificare la novità del soggetto giuridico perché significherebbe riconoscerla nel momento genetico per poi negarla nel momento della responsabilità.

A sostegno della ratio della disciplina, dunque, deve concludersi che parte del rapporto è la sola società ed è solo questa che riceve l’incarico sebbene lo esegua per mezzo dell’attività professionale dei soci.  E tuttavia, poiché l’atto di designazione del difensore individua con assoluta precisione il legale incaricato dalla società a svolgere l’attività di difesa, la procura alle liti, a parere di chi scrive, va conferita solo ed esclusivamente dal socio designato pur restando imprescindibile il conferimento del compenso  concordato alla società, fatta salva ogni spettanza al professionista  secondo gli accordi interni.

Esaminando, invece, il rapporto tra il professionista e la società si ritiene che il primo è in ogni caso obbligato nei confronti della seconda all’esecuzione della prestazione.

La concreta qualificazione del rapporto tra società e socio è rimessa – nei limiti del tipo societario prescelto- all’autonomia contrattuale dei soggetti coinvolti. Ma a prescindere dai limiti il professionista è in ogni caso obbligato nei confronti della società all’esecuzione della prestazione e tale vincolo potrà discendere da obblighi statutari o parasociali, oppure sotto forma di conferimento d’opera nelle società di persone o s.r.l., se si tratta di società di capitali o cooperativa sotto forma di prestazione accessoria, come anche sotto forma di attività collegata all’emissione di strumenti finanziari partecipativi nella società per azioni; nelle cooperative, poi, si potrà inserire nel rapporto mutualistico. In aggiunta si può stipulare uno specifico accordo e negoziazioni ad hoc per ogni specifico incarico riconoscendo al professionista ampi margini di autonomia  e di indipendenza.

L’art. 26 del d. lgs. 96/2001 prevede d’altro canto per le società tra avvocati che “Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione dell’incarico. La società risponde con il suo patrimonio. 2. In difetto della comunicazione prevista dall’articolo 24, comma 3, per le obbligazioni derivanti dall’attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci. 3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi”.

Orbene, si discute se la responsabilità ex art. 26 del d. lgs. 96/2001 abbia natura contrattuale o extracontrattuale e la soluzione nell’uno o nell’altro senso ha un notevole rilievo per le note differenze che discendono in tema di termine prescrizionale, di quantificazione del danno ex art. 1225 cc e di onere della prova. In realtà le contempla entrambe.

Dalla lettura della norma si evince un doppio binario di responsabilità: quella di natura contrattuale che comprende la responsabilità della società tra professionisti nei confronti dei clienti e la responsabilità del professionista nei confronti della società e quella di matrice extracontrattuale aquiliana che caratterizza la responsabilità diretta e personale del professionista. Se la responsabilità dei professionisti per i fatti dolosi o colposi cagionati in esecuzione del mandato è aquiliana, ad essa comunque si affianca, una responsabilità contrattuale della società ma delle obbligazioni risarcitorie che graveranno su quest’ultima in conseguenza dell’inadempimento di un incarico non potranno essere chiamati a rispondere coloro che di quella pratica non sono stati investiti, sempre che il cliente non fosse a conoscenza dei soggetti indicati.  Per le obbligazioni societarie, poi, non derivanti dall’attività professionale vale il regime generale proprio della responsabilità della società in nome collettivo, come stabilito dal 3 comma dell’art. 26 e tutti i soci rispondono delle obbligazioni solo previa escussione del patrimonio sociale.  Nel caso di indicazione, invece, il 2 comma prevede un esonero in capo ai soci non esecutori al fine di renderli immuni,  a determinate condizioni,  da responsabilità per pratiche in cui non sono intervenuti. La tesi per cui si ammette che l’art 26 disciplina sia la responsabilità diretta dei professionisti al comma 1 che la loro responsabilità di natura societaria al comma 2 trova conferma poi nel comma 4,   il quale prevede che la sentenza di condanna della società al risarcimento del danno per inadempimento nei confronti del cliente è efficace e fa stato anche nei confronti dei soci incaricati o comunque dei soci illimitatamente responsabili, i quali possono intervenire nel giudizio intentato contro la società e possono impugnare la sentenza definitiva, pur non essendo litisconsorti necessari. Tale sentenza costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare un’azione di esecuzione nei confronti del socio  così come  a iscrivere ipoteca giudiziale sui beni di questo.

Emerge dunque il doppio binario di responsabilità, quella del professionista, di natura extracontrattuale verso il cliente e nel contempo contrattuale nei confronti della società; quella della società, di natura contrattuale sia nei confronti del cliente che del professionista.

In conclusione si è giunti a riconoscere l’unica soluzione che evita lo svilimento dell’essenza delle società tra professionisti ovvero che la responsabilità diretta del professionista nei confronti del cliente per errori compiuti nell’esecuzione dell’incarico sia di natura aquiliana. A questa si aggiunge, ovviamente per le società prive di autonomia patrimoniale perfetta, la responsabilità sussidiaria, di natura societaria,  dei soli soci professionisti  incaricati,  limitata solo in capo a quelli che dovevano o potevano garantire la corretta esecuzione dell’incarico, sempre  a condizione che i clienti fossero a conoscenza delle loro identità.

Da ciò si può convenire che la società tra professionisti, sebbene sia un modello scarsamente utilizzato nella prassi a causa dei suddetti vuoti di coordinamento, non può  diventare in nessun caso un espediente volto ad escludere la responsabilità del professionista incaricato né  comporta una contrazione della tutela attribuita ai clienti anzi rafforza la loro possibilità di essere risarciti: questi ultimi,  infatti, non solo possono contare su un’azione contrattuale nei confronti della società  con la conseguente opponibilità ai soci esecutori del relativo titolo esecutivo, ma allo stesso tempo beneficiano dell’ulteriore tutela rappresentata dall’azione ex art. 2043 cc nei confronti del professionista.